PFAS nelle schiume antincendio: le restrizioni del Regolamento UE 2025/1988

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PFAS nelle schiume antincendio: le restrizioni del Regolamento UE 2025/1988

Il 23 ottobre 2025 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 2025/1988, che impone importanti restrizioni sulle sostanze per- e polifluoroalchiliche (i famosi PFAS) contenute nelle schiume antincendio.


Dal 2030, infatti, non saranno più ammessi sul mercato l’immissione o l’uso delle schiume antincendio con concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS.

Vediamo, in questo articolo, di capire meglio il perché di questa decisione, le scadenze intermedie previste da qui al 2030 e gli obblighi del Regolamento.

Perché la decisione di eliminare le PFAS nelle schiume antincendio?

Le schiume antincendio contenenti PFAS sono utilizzate per estinguere incendi che coinvolgono liquidi infiammabili (“incendi di classe B”) in svariati settori.

L’industria petrolifera/petrolchimica è di gran lunga quella in cui vengono impiegate maggiormente, con il 59% del tonnellaggio annuo nell’UE, ma esse trovano applicazione in moltissimi ambiti: vigili del fuoco, applicazioni marittime, aeroporti, difesa ed estintori portatili. Queste schiume sono utilizzate sia negli addestramenti che in incendi reali, sia quelli piccoli che quelli di grandi serbatoi.

Da un fascicolo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, è emerso che ogni anno vengono prodotte circa 30 mila tonnellate di schiume antincendio nell’UE (da circa 25 imprese), di cui il 60% contiene PFAS. La stima dell’emissione totale annua è pari a circa 470 tonnellate di PFAS provenienti dalla formulazione, dall’addestramento e dall’uso in caso di incendi.

Queste sostanze, da un lato, hanno eccezionali proprietà estinguenti, ma dall’altro sono note come “inquinanti eterni” per la loro estrema persistenza nell’ambiente, e sono altamente tossiche: contaminano le falde acquifere, sono sospettate di essere cancerogene e non si degradano in natura.

Proprio per i rischi che possono comportare alla salute umana e all’ambiente, e per il fatto che non siano adeguatamente controllati, si è resa quindi necessaria un’azione a livello di Unione per garantire un’elevata protezione dai rischi e una gestione armonizzata in tutta Europa.

Con il nuovo aggiornamento del regolamento REACH, dunque, l’Europa ha deciso di eliminare progressivamente i PFAS nelle schiume antincendio, prevedendo varie fasi da qui al 2030.

PFAS nelle schiume antincendio: restrizioni e scadenze

Come detto, il Regolamento (UE) 2025/1988 prevede che dal 23 ottobre 2030 non potranno più essere immesse sul mercato o utilizzate le schiume antincendio con concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS.

Tuttavia, il Regolamento prevede alcune deroghe e scadenze intermedie da qui al 2030. Ad esempio, la concentrazione di PFAS nelle schiume antincendio prive di fluoro, provenienti dalle attrezzature che sono state sottoposte a pulizia secondo le migliori tecniche disponibili (esclusi gli estintori portatili), non deve superare i 50 mg/l per la somma di tutte le PFAS.

Inoltre, le PFAS possono essere immesse sul mercato in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS nelle seguenti casistiche:

  • fino al 23 ottobre 2026 nelle schiume antincendio negli estintori portatili;
  • fino al 23 aprile 2027 nelle schiume antincendio resistenti agli alcoli negli estintori portatili;
  • fino al 23 ottobre 2035 nelle schiume antincendio per: stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE, impianti appartenenti all’industria offshore del petrolio e del gas, navi militari, navi civili in cui le schiume antincendio erano presenti a bordo prima del 23 ottobre 2025.

Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo delle PFAS con concentrazione pari o superiore a 1 mg/l, ciò sarà possibile:

  • fino al 23 aprile 2027 per addestramento e test (ed eccezione dei test funzionali dei sistemi antincendio e a condizione che tutti i rilasci siano contenuti), servizi antincendio pubblici e servizi antincendio privati che esercitano la funzione di servizio antincendio pubblico;
  • fino al 31 dicembre 2030 negli estintori portatili;
  • fino al 23 ottobre 2035 nelle schiume antincendio per: stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE, impianti appartenenti all’industria offshore del petrolio e del gas, navi militari, navi civili in cui le schiume antincendio erano presenti a bordo prima del 23 ottobre 2025.

Etichettatura e altri obblighi sull’uso delle PFAS nelle schiume antincendio

Un’altra scadenza da considerare – in base al Regolamento (UE) 2025/1988 – è quella del 23 ottobre 2026. A partire da tale data, infatti, l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio, in concentrazione pari o superiore a 1 mg/l, è consentito solo a determinate condizioni. Infatti, l’utilizzatore è tenuto a:

  • garantire che siano usate solo in caso di incendi che coinvolgono liquidi infiammabili (incendi di classe B);
  • ridurre le emissioni nei comparti ambientali e l’esposizione umana diretta e indiretta alle schiume antincendio al livello più basso possibile;
  • garantire la raccolta differenziata delle scorte di schiume antincendio non utilizzate e dei rifiuti contenenti PFAS (comprese le acque reflue, ove possibile) e la gestione in modo che il contenuto di PFAS sia distrutto o trasformato in modo irreversibile;
  • definire un piano di gestione delle schiume antincendio contenenti PFAS che sia specifico per il luogo in cui sono utilizzate (il piano deve essere riesaminato annualmente e tenuto a disposizione per almeno 15 anni per eventuali ispezioni).

Sempre dal 23 ottobre 2026, inoltre, le schiume antincendio immesse sul mercato con concentrazione di PFAS pari o superiore a 1 mg/l – esclusi gli estintori portatili – devono essere etichettate riportando la seguente dicitura: “ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS”.

Queste informazioni devono essere riportate in modo visibile, leggibile e indelebile.

Gli obblighi di etichettatura sopra menzionati valgono anche per le scorte di schiume antincendio contenenti PFAS non utilizzate e per i rifiuti contenenti PFAS – comprese le acque reflue – provenienti dall’uso di schiume antincendio.

Per approfondire, qui puoi consultare il testo completo del Regolamento (UE) 2025/1988.

Hai degli estintori a schiuma contenenti PFAS nella tua azienda e vuoi capire cosa fare per rispettare gli obblighi di legge a partire delle prossime scadenze in programma? Non aspettare l’ultimo momento: contattaci senza impegno per richiedere la consulenza di un nostro professionista.


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Mario Gelao

RSPP, responsabile marketing e vendite specializzato in comunicazione d'impresa e sviluppo commerciale, motociclista e appassionato di basket.

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Michele Vasselai

RSPP, responsabile marketing e vendite specializzato in comunicazione d'impresa e sviluppo commerciale, motociclista e appassionato di basket.

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