Valutazione rischio violenze e molestie sul lavoro: cosa cambia con il D.L. 159/2025

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Valutazione rischio violenze e molestie sul lavoro: cosa cambia con il D.L. 159/2025

Lo scorso 18 dicembre, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 31 ottobre 2025, n. 159.

Le “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” hanno ottenuto 143 voti favorevoli e 105 contrari e introdotto un paio di novità rispetto al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 ottobre.

Vediamo, di seguito, quali sono le modifiche sulla formazione nelle strutture turistico-ricettive e in tema di scale verticali permanenti, oltre a un riepilogo delle principali novità del DL 159/2025.

DL 159/2025: formazione e addestramento nel settore turistico

Una modifica importante, introdotta dal DL 159/2025 appena approvato dalla Camera, riguarda la formazione e l’addestramento nel settore turistico.

Rispetto al testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre, infatti, è stato aggiunto l’articolo 1-bis relativo al “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.

Questo articolo, in sostanza, interviene su un tema critico per il settore, ovvero il fatto che la formazione dei lavoratori debba avvenire al momento dell’assunzione o in via preventiva: uno scoglio ostico da affrontare, in un ambito in cui spesso le assunzioni dei lavoratori avvengono in base ai picchi di lavoro o per coprire imprevisti particolari.

Ora, invece, le imprese turistico-ricettive avranno “30 giorni di tempo dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro” per erogare la formazione iniziale e l’eventuale addestramento specifico.

Questa dev’essere vista non come l’occasione per posticipare la formazione, ma come un’opportunità per erogare un corso di maggior qualità, invece di farlo svolgere in fretta ai lavoratori del settore, solo per essere in regola. Anche perché, allo scadere dei 30 giorni, le aziende che non avranno adempiuto agli obblighi formativi saranno ovviamente sanzionabili.

In ogni caso, permane l’obbligo di informazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici dell’attività prevista, da adempiere al momento di inizio del lavoro.

DL 159/2025: la modifica sulle scale verticali permanenti

Altro aggiornamento rispetto al testo iniziale del Decreto 159 riguarda le scale verticali permanenti.

L’articolo 113, al comma 2, viene sostituito come segue:

“Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri”.

In realtà, già nella prima versione del Decreto era riportato il testo di cui sopra, ma nel DL approvato è stata modificata l’altezza delle scale verticali permanenti: l’articolo non riguarda più quelle di altezza superiore a 2 metri, ma quelle con altezza maggiore di 5 metri.

Inoltre, è stato aggiunto il seguente comma 1-bis:

Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 113 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo risultante dalla modifica di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026“.

Altre novità del DL 159/2025: un riepilogo

In questo articolo abbiamo visto le due modifiche principali tra la versione del testo del DL 159 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2025 e quella approvata il 18 dicembre dalla Camera dei deputati.

In realtà, tale decreto ha apportato diverse novità per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro.

Tra le più importanti vanno menzionate:

  • incentivi per le imprese virtuose in materia di sicurezza nell’agricoltura;
  • introduzione del badge digitale di cantiere per imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto;
  • modifiche su sanzioni e casistiche relative alla patente a crediti;
  • potenziamento dell’organico dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
  • estensione dell’aggiornamento periodico per RLS anche alle imprese con meno di 15 dipendenti;
  • introduzione di una nuova tipologia di visita medica per il lavoratore in caso di “ragionevole motivo” che si trovi sotto l’effetto di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • maggior attenzione alla prevenzione oncologica;
  • promozione di linee guida per identificazione, tracciamento e analisi dei near miss in imprese con più di 15 dipendenti.

Altro elemento importante da menzionare riguarda l’introduzione dell’obbligo di valutazione del rischio violenze e molestie sul lavoro.

Per approfondire questo argomento, qui trovi un articolo dedicato alle novità del decreto-legge 159/2025.

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Giuseppe Jirillo

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