Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato di recente la nuova edizione (2025) della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, che sostituisce quella del 2021.
La sesta edizione della norma è entrata in vigore il 1° novembre 2025, ma la CEI 11-27:2021 rimarrà comunque applicabile in parallelo fino al 29 maggio 2026.
Vediamo, in questo articolo, maggiori dettagli sulle novità della norma riguardante i lavori su impianti elettrici.
Norma CEI 11-27: a chi si applica
La norma CEI 11-27 si applica alle operazioni e alle attività lavorative sugli impianti elettrici, a quelle ad essi connesse e a quelle che si svolgono vicino ad essi.
Nello specifico, la norma si applica ad impianti messi in esercizio a qualunque livello di tensione (fissi, mobili, permanenti e provvisori) e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.
La norma fornisce le prescrizioni di sicurezza per le attività sugli impianti elettrici sopra descritte e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione. Bisogna considerare, inoltre, che l’ambito di applicazione riguarda tutti i lavori elettrici e anche quelli non elettrici (ad esempio quelli edili) svolti nelle vicinanze di:
- impianti elettrici;
- linee elettriche aeree;
- cavi sotterranei non isolati o non sufficientemente isolati.
La norma CEI 11-27 non si applica, invece, ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua (trattati nella norma CEI 11-15).
Le principali novità della norma CEI 11-27 nell’edizione 2025
La nuova edizione della norma 11-27 recepisce integralmente la struttura della CEI EN 50110-1 del 2024 (“Esercizio degli impianti elettrici”), di cui rappresenta l’adattamento nazionale.
Questo adeguamento rappresenta una delle principali novità della norma “Lavori su impianti elettrici” del 2025, mentre altre modifiche rispetto all’edizione del 2021 riguardano:
- gli acronimi e le definizioni delle figure professionali coinvolte;
- le definizioni di attività lavorativa, di lavoro e di supervisione;
- le distanze di lavoro;
- i nuovi allegati informativi sui “Pericoli degli archi elettrici” (Arc Flash) e sulle “Disposizioni per l’emergenza”.
Cosa cambia per le definizioni delle figure professionali e le distanze
Per quanto riguarda la ridefinizione delle figure professionali, la nuova norma CEI 11-27 ha sostituito alcuni acronimi e modificato le descrizioni dei ruoli.
Nello specifico:
- GI (Gestore dell’Impianto elettrico): corrisponde all’URI della norma del 2021, ed è la persona che ha la responsabilità complessiva dell’impianto elettrico, per garantirne l’esercizio in sicurezza. Tale figura può essere, ad esempio, il proprietario, il datore di lavoro, il titolare o una persona designata da essi (anche esterna all’azienda) che ha il potere e l’autonomia di decidere di far attuare gli interventi di manutenzione necessari. Se il GI designa un RI (Responsabile dell’Impianto, come nell’edizione del 2021) per la gestione dell’impianto durante le attività lavorative, perde la responsabilità della gestione della parte di impianto presa in carico dal RI;
- GL (Gestore programmazione Lavoro): corrisponde all’URL della norma del 2021, ed è la persona che programma e organizza i lavori elettrici prima del loro inizio. È anche responsabile di verificare la formazione e l’eventuale idoneità degli addetti al lavoro;
- RLE (Responsabile del Lavoro Elettrico): corrisponde al PL dell’edizione 2021 della norma. È la figura incaricata di gestire operativamente le attività e garantirne lo svolgimento in sicurezza. Nelle realtà più piccole, la stessa persona può ricoprire sia il ruolo di GL che di RLE;
- LAV (Lavoratore): è la persona che svolge l’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione, in base alle indicazioni ricevute dal RLE. Non corrisponde ad alcun acronimo presente nell’edizione del 2021.
Confermate anche nell’edizione del 2025, invece, le figure di PES (Persona Esperta), PAV (Persona Avvertita), PEI (Persona Idonea ai lavori sotto tensione) e PEC (Persona Comune).
Altra novità, come accennato, riguarda le distanze di lavoro, in quanto la norma fornisce ora un maggior dettaglio rispetto all’edizione precedente. L’edizione 2025, in particolare, riporta definizioni e rappresentazioni di:
- distanza limite per il lavoro sotto tensione;
- distanza limite di prossimità;
- distanza limite di vicinanza (lavoro non elettrico);
- distanza di lavoro minima;
- distanza ergonomica;
- distanza dell’apparecchiatura.
Norma CEI 11-27 (2025): formazione e aggiornamento
In tema di formazione, la norma 11-27 mantiene la precedente suddivisione dei livelli di conoscenze (ovvero 1A, 2A, 1B e 2B).
Per la parte teorica, la durata minima raccomandata per la preparazione (1A) non deve essere inferiore alle 10 ore. Essa può prevedere corsi frontali oppure a distanza, in modalità sincrona (non sono ammesse le modalità asincrone, quindi l’e-learning). L’addestramento pratico dev’essere ovviamente effettuato in presenza.
Tutte le attività formative svolte devono essere documentate e prevedere momenti di valutazione dei risultati raggiunti.
Per quanto riguarda l’aggiornamento degli addetti ai lavori elettrici, esso dev’essere previsto ogni 5 anni, con un minimo di 4 ore (sia per la parte che riguarda i lavori fuori tensione e in prossimità, che quella dei lavori fuori tensione).
La tua attività prevede lavori su impianti elettrici? Hai bisogno di formazione o aggiornamento per PES/PAV/PEI? Contattaci senza impegno per avere maggiori informazioni da un nostro professionista e rispettare quanto previsto dalla nuova norma CEI 11-27 del 2025.
Filippo di Stefano
Opera nell'area formazione per l'organizzazione dei corsi di sicurezza sul lavoro, appassionato di sport e viaggi.
Filippo di Stefano
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