Con l’approvazione della legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4, la Lombardia diventa la prima Regione italiana a dotarsi di una legge specifica sulla formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, accompagnata da una piattaforma digitale dedicata.
Le “Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009” mettono al centro non solo la formazione ma anche la trasparenza e la tracciabilità dei corsi erogati in Lombardia in questi ambiti.
Vediamo, in questo articolo, maggiori dettagli su oggetto e finalità della legge, elenco dei soggetti formatori, piattaforma regionale e sanzioni.
Legge Regionale 4/2026 Lombardia: oggetto, finalità ed elenco dei soggetti formatori
Come anticipato, la legge regionale 10 febbraio 2026 n. 4 introduce delle disposizioni in merito ai corsi di formazione e aggiornamento sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Queste misure sono state previste nel rispetto della normativa statale di riferimento e hanno come obiettivo, appunto, quello di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in un’ottica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Sono comunque esclusi dall’ambito di applicazione della legge i corsi di formazione o di aggiornamento che:
- riguardano la prevenzione incendi;
- abilitano alla conduzione di generatori a vapore;
- riguardano la formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e bonifica delle aree interessate dai lavori previsti dall’articolo 10, comma 2, lettera h) della legge 27 marzo 1992, n. 257;
- sono oggetto di disposizioni statali che non prevedono specifiche competenze regionali.
All’articolo 2 della legge, inoltre, è prevista l’istituzione di un elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articolato in tre sezioni:
- sezione I, che comprende i formatori istituzionali (oltre a quelli individuati nel nuovo Accordo Stato-Regioni, ne fanno parte anche: Aziende socio sanitarie territoriali ASST, Agenzia regionale emergenza urgenza AREU, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, Polis-Lombardia);
- sezione II, che comprende i formatori accreditati;
- sezione III, che comprende gli altri soggetti formatori.
Della sezione II fanno parte i formatori accreditati al sistema regionale di istruzione formazione e lavoro che sono in possesso “dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni, dall’allegato XXI al D.Lgs. 81/2008, dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del medesimo decreto legislativo, nonché dalla stessa l.r. 19/2007“:
- a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell’accordo Stato-Regioni (per i quali è sufficiente il requisito dell’accreditamento regionale);
- b) non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
- c) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al D.Lgs. 81/08.
Gli “altri soggetti formatori“, invece, sono quelli individuati al punto 1.3. della Parte I dell’accordo Stato-Regioni in possesso di ulteriori requisiti (ovvero i punti a) e c) sopra riportati) rispetto a quanto previsto dallo stesso accordo e dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del D.Lgs. 81/08.
La piattaforma informatica per corsi e aggiornamenti sulla sicurezza in Lombardia
L’articolo 3 della legge regionale 4/2026 è dedicato alla realizzazione – presso la struttura regionale competente – di una piattaforma informatica nella quale verranno riportate le informazioni relative ai corsi di formazione e aggiornamento erogati in Lombardia (dai soggetti formatori iscritti all’elenco menzionato nel precedente paragrafo).
In sostanza, i soggetti formatori (e i datori di lavoro che erogano direttamente la formazione ai propri lavoratori, preposti e dirigenti) dovranno inserire in questa piattaforma la comunicazione di avvio di ogni corso di formazione o aggiornamento, incluso l’elenco degli allievi e il calendario. Lo stesso vale per la comunicazione di conclusione del percorso formativo, che andrà comunicata entro 30 giorni dal termine della formazione.
Come riportato al comma 4, la Giunta regionale – entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – si occuperà di definire le caratteristiche della piattaforma e degli attestati, oltre ai contenuti, alle modalità e alle tempistiche con cui le comunicazioni dovranno essere effettuate.
La stessa Giunta dovrà definire anche:
- modalità di comunicazione della data di attivazione della piattaforma;
- modalità di trattamento dei dati personali (specificando i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza adeguate, al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati derivanti anche dall’utilizzo di nuove tecnologie).
Legge regionale 4/2026 Lombardia: le sanzioni previste
L’articolo 4 della legge regionale 4/2026 si sofferma sulle sanzioni previste per chi non rispetta gli obblighi di legge.
Ad esempio, le sanzioni amministrative possono essere:
- da 5 mila a 30 mila euro (con divieto di iscrizione all’elenco fino a 12 mesi) per l’erogazione di corsi o aggiornamenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro senza iscrizione alle sezioni II e III dell’elenco regionale;
- da 500 a 3 mila euro per ogni corso o aggiornamento di cui non vengano inviate le comunicazioni, secondo quanto visto nel precedente paragrafo. Inoltre, è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione nell’elenco regionale fino a 6 mesi;
- da 100 a 600 euro per ogni attestato che non è stato generato dalla piattaforma informatica sopra citata.
È prevista anche la revoca dell’iscrizione all’elenco regionale in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere sui requisiti richiesti (il soggetto formatore potrà presentare una nuova istanza di iscrizione dopo 12 mesi).
Il Consiglio regionale, in base all’articolo 8, si occuperà di controllare l’attuazione della legge e di valutare i risultati ottenuti nel migliorare le funzioni di vigilanza e controllo sulla formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Per approfondire, qui puoi consultare il testo completo della legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4.
La tua azienda opera in Lombardia e vuoi capire come rispettare i nuovi obblighi di legge sulla formazione alla sicurezza sul lavoro? Contattaci senza impegno per richiedere il supporto di un nostro consulente.
Filippo di Stefano
Opera nell'area formazione per l'organizzazione dei corsi di sicurezza sul lavoro, appassionato di sport e viaggi.
Filippo di Stefano
Opera nell'area formazione per l'organizzazione dei corsi di sicurezza sul lavoro, appassionato di sport e viaggi.

