Recepita in Italia la Direttiva “Breakfast” su miele, succhi e marmellate

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Recepita in Italia la Direttiva “Breakfast” su miele, succhi e marmellate

Con il Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 207, è stata recepita in Italia la cosiddetta Direttiva “Breakfast” europea (Direttiva UE 2024/1438), che introduce alcune novità in tema di tracciabilità, qualità e trasparenza di prodotti quali miele, succhi di frutta e marmellate.


Infatti, la direttiva europea ha modificato:

  • la direttiva 2001/110/CE riguardante il miele;
  • la direttiva 2001/112/CE riguardante i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana;
  • la direttiva 2001/113/CE relativa a confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana;
  • la direttiva 2001/114/CE su alcuni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all’alimentazione umana.

Con il recepimento della Direttiva Breakfast in Italia, le nuove disposizioni saranno applicabili dal 14 giugno 2026. Vediamo cosa cambia per le aziende del settore alimentare.

Recepimento Direttiva Breakfast in Italia: le novità

Come anticipato, la Direttiva Breakfast ha come obiettivo quello di migliorare la tracciabilità e la trasparenza di prodotti di largo consumo alimentare – come appunto il miele, i succhi di frutta e le marmellate – ma non solo.

Secondo quanto commentato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, “I cittadini avranno gli elementi per valutare con più consapevolezza il prodotto che stanno acquistando e fare una scelta sulla qualità. Il mercato europeo è un mercato aperto e deve continuare ad esserlo, ma dobbiamo essere consci che noi italiani, noi europei, abbiamo livelli di qualità che altre nazioni non hanno. Sapere che la provenienza è italiana, europea o extra-Ue fa la differenza e tutela la qualità del Made in Italy“.

Dunque, quali sono le principali novità introdotte con il recepimento della Direttiva Breakfast? Vediamole di seguito.

Direttiva Breakfast: le novità riguardanti il miele

L’articolo 1 del decreto 207/2025 – che modifica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 – riguarda le disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del miele.

Tra le novità in tema di miele in miscela, ad esempio, è previsto che per i prodotti confezionati si debbano indicare i Paesi di provenienza delle miscele. I confezionatori, in presenza di due o più paesi di origine delle componenti, dovranno indicare in ordine decrescente i Paesi e le relative percentuali. Qualora vi siano composizioni con miscele provenienti da quattro Paesi – che insieme raggiungono almeno il 60% di contenuto del prodotto – sarà possibile non indicare la percentuale dei restanti Paesi.

All’articolo 3, comma 2, è stata poi aggiunta la lettera f-bis, che prevede che – per gli imballaggi contenenti quantità nette di miele di peso inferiore a 30 grammi – i nomi dei Paesi di origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere, conforme a quello dell’ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore.

È stata inoltre cambiata la denominazione di “miele filtrato”, in quanto rischiava di trarre in inganno chi acquistava. Ora, con il recepimento della direttiva, tale denominazione rientra nella più ampia definizione di “miele ad uso industriale“, che risponde maggiormente all’uso consentito (ovvero a uso unicamente culinario).

Come riportato nel comunicato del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’Italia produce 24 mila tonnellate di miele ogni anno. Queste nuove regole di trasparenza e tracciabilità potranno quindi aiutare a tutelare il prodotto nostrano da quelli extra-UE di bassa qualità.

Cosa cambia per i succhi di frutta con la Direttiva Breakfast

In questo caso, l’articolo 2 del decreto 207/2025 modifica il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 151, con le disposizioni in materia di succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana.

Una prima novità riguarda l’aggiornamento delle tipologie autorizzate di succhi di frutta, introducendo le seguenti categorie:

  • “succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri”;
  • “succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri”;
  • “succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri”.

Queste categorie devono avere il 30% di zuccheri in meno rispetto al prodotto di riferimento.

È stato aggiunto anche un comma 6-ter all’articolo 4, che prevede che – qualora venga utilizzata la dicitura “i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti” – essa debba essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita dei prodotti.

Le novità per marmellate e confetture con la Direttiva Breakfast

All’articolo 3, il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207, modifica il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, riguardante le disposizioni in materia di confetture, gelatine e marmellate di frutta.

La novità più rilevante, in particolare, riguarda l’innalzamento della quantità minima di frutta nelle confetture e nelle confetture extra, ovvero:

  • da 350 grammi a 450 grammi di frutta per kg di confetture (da 35% a 45%);
  • da 450 grammi a 500 grammi di frutta per kg di confetture extra (da 45% a 50%).

Come specificato nella nota del Ministero, tuttavia, viene ricordato come i contenuti minimi delle marmellate prodotte nel nostro Paese superino di gran lunga i requisiti minimi della direttiva europea, e potranno stimolare una maggiore domanda per il comparto ortofrutticolo.

Per approfondire, qui puoi trovare il testo completo del decreto di recepimento della Direttiva Breakfast in Italia. Su questo argomento, potrebbe interessarti anche il seguente articolo del nostro Magazine: Etichettatura alimenti, cosa dice la normativa.

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Immagine di Chiara Merci
Chiara Merci

Consulente e formatrice esperta in igiene alimentare, sistemi di gestione e privacy, cantante e amante di musica e viaggi.

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Chiara Merci

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