Valutazione dei rischi da campi elettromagnetici (CEM)

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Valutazione dei rischi da campi elettromagnetici (CEM)

Come da definizione del Testo Unico (articolo 207), si tratta di “campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, di frequenza inferiore o pari a 300 GHz“.

Essi si propagano, appunto, tramite onde elettromagnetiche, quindi pur essendo presenti (derivati da sorgenti naturali o create dall’uomo), non sono però visibili a occhio nudo.

Per effettuare correttamente i rilievi necessari per la loro determinazione e per la stesura del DVR campi elettromagnetici, vi sono strumenti specifici e procedure da rispettare: vediamo cosa dicono le normative di riferimento e i principali aspetti da tenere in considerazione.

Rischio campi elettromagnetici: le normative di riferimento

Il D.Lgs. 81/08 dedica tutto il Capo IV (Titolo VIII) alla “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici“, e rappresenta uno dei punti di riferimento su questa tematica.

Negli ultimi anni la legge è stata aggiornata, con la direttiva europea 2013/35/UE poi recepita in Italia con il D.Lgs. n. 159 del 1° agosto 2016. Questa direttiva europea ha dunque abrogato la precedente 2004/40/CE.

Vanno, poi, citate, le norme tecniche di riferimento per quanto riguarda misura e valutazione dei campi elettromagnetici e procedure di valutazione all’esposizione. Tra le principali:

  • CEI 211-6: “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana”;
  • CEI 211-7: “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”.
  • CEI EN 50499: “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”.

Inoltre, un utile strumento per i datori di lavoro è rappresentato anche dalla “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della Direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici“, pubblicata dalla Commissione Europea.

A questo link – del Portale Agenti Fisici – puoi consultare la guida.

Valutazione rischio campi elettromagnetici: fattori da considerare

La valutazione dei rischi da CEM permette di comprendere l’entità dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dagli effetti nocivi di tali campi.

Gli effetti possono essere diretti o indiretti, e le normative si pongono l’obiettivo di proteggere la persona da entrambi. I primi sono quelli immediatamente riscontrabili, e che possono provocare ad esempio nausea, riscaldamento del corpo (o parti di esso), effetti su nervi, muscoli o organi sensoriali.

Gli effetti indiretti, invece, insorgono a livelli espositivi più bassi e riguardano, ad esempio:

  • interferenze con dispositivi elettronici impiantati passivi (protesi, piastre di metallo, ecc.);
  • interferenze con dispositivi elettronici impiantati attivi (come pacemaker o defibrillatori impiantati);
  • interferenze con altre attrezzature e dispositivi medici elettronici;
  • innesco involontario di detonatori, incendi o esplosioni;
  • effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing e body art;
  • scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto.

Secondo quanto previsto all’art. 209 (comma 4) del D.Lgs. 81/08, in fase di valutazione dei rischi da campi elettromagnetici i fattori da considerare sono:

  • livello, spettro di frequenza, durata e tipo di esposizione;
  • valori limite di esposizione e valori di azione;
  • effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
  • effetti indiretti (ad esempio, quelli elencati in precedenza);
  • esistenza di attrezzature di lavoro alternative, volte a ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
  • disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai CEM;
  • informazioni raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria;
  • sorgenti multiple di esposizione;
  • esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

Misure di prevenzione e protezione dal rischio CEM

Per la valutazione dei rischi, vengono presi come riferimento due parametri fondamentali: valori limite di esposizione e valori di azione.

I primi si basano sugli effetti sulla salute (accertati) e su considerazioni biologiche, in modo che i lavoratori esposti siano protetti contro gli effetti nocivi a breve termine.

I valori limite di azione, invece, riguardano parametri direttamente misurabili, come:

  • intensità di campo elettrico (E);
  • intensità di campo magnetico (H);
  • induzione magnetica (B);
  • densità di potenza (S).

In base ai dati rilevati, andrà stabilito se e quali misure di prevenzione e protezione mettere in atto. Il datore di lavoro, infatti, dovrà tenere in considerazione:

  • altri metodi di lavoro che implichino una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
  • scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, a seconda del lavoro da svolgere;
  • misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso (se necessario) l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
  • appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni;
  • progettazione e struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  • disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Il rispetto dei valori limite di azione assicura, quindi, anche quello dei valori limite di esposizione.

I valori di entrambi sono riportati a questo link, nella sezione dedicata all’allegato XXXVI (rispettivamente: lettera A, tabella 1 e lettera B, tabella 2).

La valutazione dei rischi da campi elettromagnetici va aggiornata ogni 4 anni oppure:

  • ogni volta che risulti necessario dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria;
  • in caso di cambiamenti per quanto riguarda strutture o attrezzature di lavoro.

Soprattutto, però, dev’essere svolta da professionisti competenti e dotati della strumentazione idonea: se devi effettuarla per la tua azienda, contattaci oggi stesso per avere subito maggiori informazioni.


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Immagine di Cristiano Rugolotto
Cristiano Rugolotto

Consulente tecnico specializzato in acustica ambientale, sicurezza sul lavoro e ambiente, amante della fotografia.

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Consulente tecnico specializzato in acustica ambientale, sicurezza sul lavoro e ambiente, amante della fotografia.

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