Prevista all’articolo 35 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, la riunione periodica viene indetta dal datore di lavoro e prevede la partecipazione di diverse figure, sia interne all’impresa che esterne.
In questo articolo, vediamo di capire meglio come funziona, quando è obbligatoria la riunione periodica, chi partecipa e quali sono le sanzioni previste per chi non rispetta le norme di legge.
Cos’è la riunione periodica sicurezza e quando è obbligatoria
La riunione periodica è un incontro durante il quale le imprese possono analizzare i vari aspetti legati alla salute e sicurezza dell’organizzazione stessa, considerando le misure di prevenzione e protezione adottate e valutando dove intervenire per migliorare quegli aspetti che necessitano di essere rivisti.
Come specificato all’articolo 35 del D.Lgs. 81/08, la riunione periodica è obbligatoria per tutte le aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori. In questi casi, il datore di lavoro (direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi) è tenuto a indire almeno una volta all’anno la riunione periodica.
Nel conteggio degli oltre 15 lavoratori, oltre ai dirigenti e ai soci lavoratori, vanno considerati sia i lavoratori assunti a tempo determinato e indeterminato sia quelli con contratto di telelavoro, quelli assenti per malattia, aspettativa o maternità. Non vengono conteggiati, invece, gli stagisti, i tirocinanti e gli apprendisti, così come i coniugi o i parenti.
In ogni caso, sebbene per loro non sia obbligatoria, anche le aziende fino a 15 lavoratori possono organizzare la riunione periodica. Infatti, è facoltà del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
Inoltre, non è detto che la riunione periodica venga organizzata solo una volta all’anno. Essa può avere luogo anche in caso di “significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio“, che comprendono anche la programmazione e l’introduzione di quelle nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Chi partecipa alla riunione periodica e quali sono i contenuti
È sempre l’articolo 35 del Testo Unico che definisce quali sono le figure tenute a partecipare alla riunione periodica sulla sicurezza.
Nello specifico, si tratta di:
- datore di lavoro (o un suo rappresentante);
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP);
- medico competente, ove nominato;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Nel corso della riunione periodica possono essere individuati i codici di comportamento e le buone prassi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ma non solo. Anche gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva, sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Come previsto al comma 2 dell’articolo sopra citato, inoltre, nel corso della riunione periodica il datore di lavoro sottoporrà all’esame dei partecipanti i seguenti contenuti:
- il documento di valutazione dei rischi;
- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione di dirigenti, preposti e lavoratori, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Verbale della riunione periodica e sanzioni previste
L’ultimo comma dell’articolo 35 (il quinto) prevede anche la redazione di un verbale della riunione periodica, che andrà messo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione (oltre che agli organi preposti, nel caso di attività ispettive).
La verbalizzazione viene effettuata dal datore di lavoro o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, e permette non solo di tenere traccia di quando è stata svolta la riunione, ma anche di avere una sintesi degli argomenti discussi nel corso della stessa.
Il mancato rispetto di quanto previsto all’articolo 35 comporta specifiche sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente, riportate all’articolo 55 del D.Lgs. 81/08. In particolare, sono previste:
- ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la mancata riunione periodica in caso di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione dell’articolo 35, comma 2, relativo ai contenuti della riunione periodica;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la mancata redazione del verbale della riunione periodica.
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