L’attenzione a tale tipologia di rischio è andata in crescendo negli ultimi anni, anche perché si è stimato che in Europa siano circa 5 milioni le persone sensibilizzate a diverse sostanze, in particolare per contatto con articoli tessili o di cuoio.
Un fact-sheet pubblicato dall’Inail ha voluto approfondire alcuni aspetti proprio su questo tema. Vediamo, di seguito, maggiori dettagli sul rischio da esposizione a sostanze chimiche sensibilizzanti, sulla gestione del rischio sul lavoro e sulla sorveglianza sanitaria.
L’esposizione a sostanze chimiche sensibilizzanti
In base alla normativa europea, un agente chimico viene classificato come “sensibilizzante” quando risponde a specifici criteri definiti nel regolamento (CE) 1272/2008 (regolamento CLP).
In particolare, può essere classificato come:
- “sensibilizzante respiratorio” (cat. 1) se c’è evidenza, nell’essere umano, della possibilità di indurre una specifica ipersensibilità respiratoria, oppure in presenza di risultati positivi da appropriati test su animali;
- “sensibilizzante per la cute” (cat. 1) se c’è evidenza che la sostanza possa causare nell’essere umano una sensibilizzazione per contatto cutaneo, oppure se ci sono risultati positivi da appropriati test sull’animale.
Dal punto di vista fisiologico, per sensibilizzazione chimica si intende l’azione di un agente chimico in grado di causare una risposta immunologica. Si tratta, però, di un’azione da non confondere con quella irritante o corrosiva che avviene attraverso altri meccanismi biochimici.
Il primo contatto con una sostanza sensibilizzante, infatti, non produce normalmente sintomatologie evidenti ma, appunto, sensibilizza l’organismo. Le successive esposizioni, invece, possono determinare l’insorgenza di reazioni avverse (con sintomatologie di diversa gravità, che possono andare dall’eritema alle lesioni cutanee nel caso dei sensibilizzanti per la pelle, o dalla rinite allergica all’asma per i sensibilizzanti respiratori).
Il fatto di prestare attenzione alla valutazione del rischio dovuta a queste sostanze è legato al complesso processo della sensibilizzazione, che dipende sia dagli scenari di esposizione che dalla suscettibilità individuale. E la riduzione dei sintomi può avvenire solo con l’eliminazione dell’esposizione.
Gli ambienti di lavoro potenzialmente coinvolti nel rischio di esposizione alle sostanze sensibilizzanti sono molto diversi tra loro, e possono andare dal manifatturiero all’edilizia, dal settore automobilistico al cosmetico e al farmaceutico.
Valutazione del rischio esposizione a sostanze chimiche sensibilizzanti
Valutazione e gestione del rischio, per le sostanze chimiche sensibilizzanti negli ambienti di lavoro, possono risultare complessi.
In generale, va ricordato che la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici deve considerare le principali vie di introduzione nel corpo umano, in particolare quella per inalazione e per assorbimento cutaneo (l’ingestione è considerato un evento meno probabile nei luoghi di lavoro ed esclusivamente accidentale). Nel caso emerga un rischio non irrilevante per la salute dei lavoratori, è necessario adottare misure specifiche di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria e cartelle sanitarie e di rischio.
Tuttavia, la sensibilizzazione è un processo multifattoriale, dove in molti casi lo stesso valore limite viene definito tenendo in considerazione altri elementi di pericolosità. Quindi, anche in presenza di un VLEP (valore limite di esposizione professionale), l’esposizione a valori di concentrazioni inferiori a tale limite non garantisce l’assenza di effetti avversi di sensibilizzazione sul lavoratore.
Nella valutazione preliminare del rischio di esposizione ad agenti chimici vengono in genere usati degli algoritmi che partono dall’assegnazione di indici di pericolo sulla base delle frasi H dell’agente chimico in questione. Per le sostanze chimiche sensibilizzanti, tale indice assume valori di pericolo di partenza particolarmente elevati, non permettendo quindi una differenziazione puntuale dell’entità del rischio sulla base delle condizioni operative/organizzative e di gestione.
In questi casi l’algoritmo generalmente sovrastima il rischio rispetto a quello identificato attraverso i monitoraggi ambientali e/o biologici. Si tratta di un approccio cautelativo, con l’obiettivo di tutelare la salute del lavoratore.
Esposizione a sostanze chimiche sensibilizzanti e sorveglianza sanitaria
Il documento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro del 2012, secondo quanto previsto dall’art. 224 comma 2 del D.Lgs. 81/08, ritiene che i lavoratori esposti – tra gli altri – agli agenti chimici classificati come sensibilizzanti respiratori e cutanei (secondo i criteri del Regolamento CLP) debbano essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il protocollo sanitario per i lavoratori esposti deve tenere conto degli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25 del D.Lgs. 81/08) definiti in base ai possibili effetti dannosi, anche sinergici, delle diverse sostanze presenti sul luogo di lavoro. Questo per evitare/limitare l’insorgenza di una malattia professionale.
Per il riconoscimento delle malattie professionali, esse vengono distinte in due categorie:
- “tabellate”: quelle indicate nel Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (d.p.r. 1124/1965 e s.m.i.). L’assicurato non deve dimostrare l’origine professionale della malattia, in quanto vige la presunzione legale, superabile solo da una solida dimostrazione scientifica da parte dell’Inail, che la malattia ha esclusivamente cause professionali;
- “non tabellate”: in questo caso spetta al lavoratore il fatto di dover provare l’origine professionale della malattia, con un carattere di ragionevole certezza. Per tali malattie, infatti, non è consolidata la relazione causa/effetto.
In generale, vista la complessità della problematica legata all’esposizione a sostanze chimiche sensibilizzanti, diventa importante una prima attenta valutazione sulla reale necessità di utilizzo del prodotto stesso (sostituzione/eliminazione), cui seguiranno le azioni di prevenzione basate soprattutto sull’informazione/formazione dei lavoratori.
Per questo, come spiegato nel documento Inail, assumono primaria importanza le figure della sicurezza, in particolar modo del medico competente, per dare all’esposizione a sensibilizzanti la giusta considerazione sugli effetti specifici sulla salute.
Per approfondire, qui puoi consultare il fact-sheet completo sulle “Sostanze chimiche sensibilizzanti“.
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Giovanni Cremonese
Consulente e formatore specializzato in igiene ambientale e sicurezza sul lavoro, appassionato di trekking e cucina esotica.
Giovanni Cremonese
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