Agenti cancerogeni o mutageni: il decreto n. 135 del 4 settembre 2024

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Agenti cancerogeni o mutageni: il decreto n. 135 del 4 settembre 2024

Tale decreto, in vigore dall’11 ottobre 2024, modifica alcuni articoli del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vediamo, di seguito, maggiori dettagli sul decreto n. 135 e sulle novità in materia di esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni.

Il decreto n. 135 sulla protezione dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni

Come anticipato, il Decreto legislativo n. 135 del 4 settembre 2024 attua la Direttiva (UE) 2022/431 del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul lavoro.

Di fatto, la direttiva (UE) 2022/431 estende l’ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, ampliando così la definizione degli agenti pericolosi (oltre, appunto, a quelli cancerogeni e mutageni). Ciò consente non solo di prevenire potenziali danni alla salute delle persone direttamente coinvolte, ma anche di pensare alle future generazioni.

Oltre a quanto detto, tra le novità apportate vanno menzionati l’introduzione di valori limite biologici anche per gli agenti cancerogeni e mutageni, specifici obblighi per i datori di lavoro (nell’ottica di evitare o ridurre l’uso di tali sostanze), misure di sorveglianza sanitaria, la conservazione per almeno 5 anni – dalla cessazione di ogni attività con esposizione ad agenti nocivi – della documentazione aziendale con i relativi dati, e non solo.

In totale, sono stati modificati i seguenti articoli del D.Lgs. 81/08:

  • art. 26;
  • art. 29;
  • art. 55;
  • art. 222;
  • art. 223;
  • art. 229;
  • art. 232;
  • art. 233;
  • art. 234;
  • art. 235;
  • art. 236;
  • art. 237;
  • art. 239;
  • art. 240;
  • art. 241;
  • art. 242;
  • art. 243;
  • art. 244;
  • art. 245;
  • capo II del titolo IX;
  • allegati 3B, XXXVIII, XXXIX e XLIII.

Nel paragrafo che segue vediamo un riepilogo delle principali modifiche introdotte dal decreto n. 135.

Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni: principali novità del decreto n. 135

Vediamo, nel dettaglio, quali sono le novità introdotte dal Decreto legislativo n. 135 del 4 settembre 2024 (in vigore, come detto, dall’11 ottobre 2024):

  • articoli 1, 2, 3, 8, 10, 11, 14, 15: ampliano il campo degli articoli 26, 29, 55, 233, 235, 236, 240, 241 del Testo Unico, inserendo l’esposizione a sostante tossiche per la riproduzione umana;
  • articolo 6: modifica l’articolo 229, comma 1, del Testo Unico, in riferimento a “tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni di categoria 2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull’allattamento“;
  • articolo 7: modifica l’articolo 232 del Testo Unico, inserendo la proposta dell’INAIL nella procedura di designazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei suoi tre rappresentanti nel comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici;
  • articolo 9: modifica l’articolo 234, inserendo le lettere b-bis, b-ter, b-quater, modificando la lettera c e inserendo la c-bis e c-ter. Esse riguardano le definizioni di: sostanza tossica per la riproduzione; sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia; sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia; valore limite biologico; sorveglianza sanitaria;
  • articolo 13: tra le varie modifiche all’articolo 239, viene aggiunta la lettera e-bis (“obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all’allegato XLIII-bis“; tale allegato va a sostituire l’allegato XXXIX senza cambiarne i contenuti). Viene anche aggiunto il comma 3-bis: “L’informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte, con periodicità almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze“;
  • articolo 17: tra le varie modifiche all’articolo 243 del Testo Unico, sostituisce i commi 4, 5 e 6 relativi alle norme sul registro di esposizione dei lavoratori, sulle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori;
  • articolo 18: modifica l’articolo 244 del Testo Unico, ampliando l’ambito della disciplina anche alle sostante tossiche per la riproduzione, per quanto riguarda il monitoraggio – da parte dell’INAIL – dei casi di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e l’inserimento nel registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute;
  • articolo 19: abroga il comma 1 dell’articolo 245 del Testo Unico;
  • articolo 21: riguarda le modifiche agli allegati 3B, XXXVIII, XXXIX e XLIII del Testo Unico.

Per approfondire, qui puoi consultare il testo completo del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135 e i rispettivi allegati.

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Immagine di Mario Gelao
Mario Gelao

Consulente specializzato in prevenzione e sicurezza su lavoro, amante di lettura, cinema e disegno.

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