Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre del 2024, il Decreto Ambiente 2024 aggiorna così il precedente Codice dell’Ambiente del 2006.
In questo articolo, vediamo nel dettaglio cosa prevede e tutte le novità del nuovo DL Ambiente.
Il Decreto Ambiente 2024 articolo per articolo
Il Decreto Ambiente 2024, composto inizialmente da 12 articoli, dopo le modifiche approvate in Senato prevede in tutto 14 articoli (considerando l’aggiunta degli articoli 5-bis e 10-bis).
Diversi i temi e le novità introdotte dal nuovo DL Ambiente. Di seguito, ecco un riepilogo dei contenuti del provvedimento, articolo per articolo.
Articolo 1 – Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Viene modificato il Testo Unico Ambiente in tema di valutazioni e autorizzazioni ambientali, per semplificare e accelerare i procedimenti.
Inoltre, viene prevista una “corsia veloce” per i progetti di interesse strategico nazionale legati a rinnovabili, idrogeno e infrastrutture idroelettriche, privilegiando l’affidabilità, la sostenibilità tecnico-economica, il contributo agli obiettivi PNIEC, l’attuazione di investimenti PNRR e la valorizzazione dell’esistente.
Vengono anche semplificate le procedure per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA).
Articolo 2 – Salvaguardia ambiente e sicurezza degli approvvigionamenti
L’articolo 2 del decreto abroga il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) e vieta, con alcune eccezioni, il conferimento di permessi di ricerca e concessioni per la coltivazione di idrocarburi liquidi in Italia.
Inoltre, riduce da 12 a 9 miglia il perimetro costiero ed esterno alle aree marine e costiere protette entro il quale sono vietate le attività di ricerca.
Interviene anche sulla disciplina del “gas release” – volta a incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita prioritaria, a prezzi ragionevoli, a clienti industriali a forte consumo di gas – e sulla normativa adottata dopo lo scoppio del conflitto russo ucraino per accelerare lo stoccaggio di gas.
Articolo 3 – Gestione della crisi idrica
Questo articolo introduce soprattutto il concetto di “acque affinate” ed estende i compiti del Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque.
Articolo 4 – Disposizioni in tema di economia circolare
Interviene sulla disciplina del gruppo di lavoro dedicato all’economia circolare, modificando il T.U. Ambiente riguardo al Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali e intervenendo sulla disciplina del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Introduce, inoltre, l’articolo 20-bis relativo alle attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.
Articolo 5 – Politiche di sostenibilità ed economia circolare per interventi infrastrutturali
Questo articolo apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 che aveva introdotto, tra l’altro, delle disposizioni urgenti per la città di Genova.
Incentiva inoltre il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali provenienti da interventi come il tunnel sub-portuale e la diga foranea di Genova, prevedendo un piano per ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti.
Articolo 5-bis – Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica
Proroga i termini di applicazione di alcune deroghe previste dal decreto legislativo n. 36/2003 per il conferimento dei rifiuti in discarica.
Articolo 6 – Misure in materia di bonifica
Questo articolo introduce misure di semplificazione e accelerazione per l’attuazione degli interventi per la riqualificazione dei siti orfani.
Inoltre, per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo, dispone che l’ARPA territorialmente competente possa avvalersi dei laboratori di altri soggetti.
Infine, viene estesa l’applicazione del procedimento per determinare i valori di fondo dei siti ove le concentrazioni rilevate superano le CSC anche alle acque sotterranee e non solo al suolo e al sottosuolo.
Articolo 7 – Sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara
Stabilisce il termine (31 dicembre 2029) entro cui realizzare la progettazione e l’attuazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara. Inoltre, istituisce una struttura di supporto al commissario straordinario.
Articolo 8 – Censimento e monitoraggio degli interventi di difesa del suolo
Questo articolo prevede l’obbligo, per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, di alimentare il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (piattaforma ReNDiS), per garantire la completezza del quadro tecnico conoscitivo.
Articolo 9 – Interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico
Vengono introdotte delle misure per semplificare e accelerare le procedure per interventi contro il dissesto idrogeologico.
Inoltre, è prevista la possibilità di revoca delle risorse qualora, dopo 12 mesi dall’ammissione al finanziamento, i progetti non raggiungano almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo (salvo impossibilità oggettive o di forza maggiore).
Per le Autorità di bacino è previsto un limite di spesa complessivo di 6 milioni di euro annui, a partire dal 2026, per assumere personale volto a potenziare le attività per la tutela del territorio e la gestione delle acque, la mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico.
Articolo 10 – Funzionalità delle PA operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica
Con questo articolo viene abilitato il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ad adottare apposite linee guida per l’espletamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).
Articolo 10-bis – Rafforzamento investimenti nei Paesi africani a tutela dell’ambiente e della sicurezza energetica
Modifica alcune disposizioni relative agli investimenti nell’ambito del Piano Mattei.
Articolo 11 – Disposizioni finanziarie
Prevede che l’attuazione del Decreto Ambiente 2024 non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo alcune eccezioni (articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-bis e 9-ter).
Articolo 12 – Entrata in vigore
Riguarda l’entrata in vigore del decreto a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per maggiori dettagli sul Decreto Ambiente 2024, qui puoi trovare il testo completo pubblicato in GU.
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Cristiano Rugolotto
Consulente tecnico specializzato in acustica ambientale, sicurezza sul lavoro e ambiente, amante della fotografia.
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