La gestione del registro cronologico di carico e scarico

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La gestione del registro cronologico di carico e scarico

Tale documento contiene le istruzioni che gli operatori devono seguire per usufruire del servizio di supporto messo a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica – tramite il RENTRI – per assolvere gli obblighi di trasmissione dei dati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

L’utilizzo dell’ambiente DEMO avviene su base volontaria, con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale, e viene messo a disposizione degli utenti perché possano familiarizzare con le procedure. Vediamo, di seguito, alcuni punti evidenziati nel manuale.

Destinatari del documento e soggetti obbligati al registro cronologico di carico e scarico

Il manuale si rivolge a tutti gli operatori iscritti al RENTRI obbligati a trasmettere i dati annotati nel Registro – tenuto in modalità digitale – allo stesso RENTRI.

Nello specifico, il servizio di supporto è rivolto agli operatori che:

  • non usano sistemi gestionali propri;
  • non si avvalgono di soggetti delegati;
  • intendono avvalersi del servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per agevolare l’assolvimento di quanto previsto dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

In generale, i soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico sono quelli previsti dall’articolo 190 del D.lgs. 152/2006 (e richiamati dall’art. 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59). Si tratta, dunque, di:

  • chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti;
  • Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, così come le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) – ovvero prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, oltre ai rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Le modalità di tenuta del registro cronologico di carico e scarico, secondo il nuovo modello, sono invece definite all’articolo 4, comma 3, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (sia per quanto riguarda il formato cartaceo che quello digitale.

Registro cronologico di carico e scarico: le nuove regole

Dal 13 febbraio 2025 entreranno in vigore i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico. Dunque, a partire da tale data, quelli previsti dal D.M. 148/1998, anche se già vidimati, non potranno essere utilizzati.

In particolare, gli impianti di trattamento rifiuti, i trasportatori e intermediari di rifiuti, i consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, le imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti, dovranno tenere il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale – con il nuovo modello – dal 13 febbraio 2025.

Nel caso, invece, di imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti, le nuove regole prevedono:

  • fino all’iscrizione al RENTRI, tengono il registro in formato cartaceo con il nuovo modello;
  • dalla data di iscrizione, che deve essere effettuata tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025, tengono il registro in formato digitale con il nuovo modello.

Infine, imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese, dovranno:

  • fino all’iscrizione al RENTRI, tenere il registro in formato cartaceo con il nuovo modello;
  • dalla data di iscrizione, che deve essere effettuata tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026, tenere il registro in formato digitale con il nuovo modello.

Come sottolineato nel manuale, a partire dal 13 febbraio 2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI, i soggetti obbligati (sia in formato cartaceo che digitale) dovranno effettuare la prima registrazione sul registro cronologico di carico e scarico secondo le nuove modalità proseguendo nella numerazione progressiva riportata sul registro cartaceo di cui al D.M. 148/1998. Nel passaggio dal vecchio modello al nuovo, non bisognerà riportare sul nuovo modello di registro le precedenti annotazioni effettuate su quello vecchio.

Gestione del registro cronologico di carico e scarico: formato cartaceo e digitale

Per quanto riguarda il formato cartaceo, le istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico sono riportate in allegato al Decreto Direttoriale 19 dicembre 2023, n. 251, disponibile sul sito del RENTRI a questo link. Il format cartaceo può essere prodotto dall’apposita funzione presente sul portale RENTRI.

Il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale, invece, può essere tenuto con due possibili modalità:

  • con i sistemi gestionali adottati dall’operatore;
  • con i servizi resi disponibili ai sensi dell’art.20, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, tramite il RENTRI.

La tenuta del registro in modalità digitale, da parte dei soggetti obbligati e a partire dalle date menzionate in precedenza, prevede vidimazione digitale, compilazione del registro e trasmissione periodica dei dati dei registri al RENTRI. Nello specifico:

  • vidimazione digitale: dal 13 febbraio 2025 il registro deve essere sempre vidimato digitalmente dai soggetti obbligati alla tenuta del formato digitale;
  • compilazione e gestione in formato digitale: può avvenire attraverso l’apposita funzione messa a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI per chi utilizza i servizi di supporto, oppure tramite il proprio sistema gestionale o il sistema gestionale dei soggetti di cui all’art. 190, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • trasmissione dei dati annotati sul registro locale di carico e scarico tenuto digitalmente: può avvenire attraverso la funzione messa a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI per chi utilizza i servizi di supporto, oppure tramite il proprio sistema gestionale o il sistema gestionale dei soggetti di cui all’Art. 190, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che si interfaccia applicativamente con il servizio messo a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI.

Il manuale pubblicato dal RENTRI fornisce indicazioni dettagliate, con tanto di screenshot, dei vari passaggi riguardanti la gestione del registro cronologico di carico e scarico con il servizio di supporto, la nuova registrazione (per produttori, impianti di recupero o smaltimento, trasportatori, intermediari e centri di raccolta), le operazioni comuni a tutti i profili e l’accesso alle informazioni inserite.

Per approfondire, consulta il documento Manuale per la gestione del registro cronologico di carico e scarico tramite il servizio di supporto.

La tua azienda è soggetta agli obblighi del Decreto 4 aprile 2023 n. 59 e vuoi essere certo di rispettare quanto previsto per legge? Contattaci senza impegno per richiedere il supporto di un nostro esperto.


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Immagine di Valentina Vasselai
Valentina Vasselai

Amministratrice, RSPP e responsabile del settore consulenza. Mamma infinitamente grata, amante delle giornate di sole, sempre pronta a nuove sfide.

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Valentina Vasselai

Amministratrice, RSPP e responsabile del settore consulenza. Mamma infinitamente grata, amante delle giornate di sole, sempre pronta a nuove sfide.

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