La definizione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in base all’art.2 del Testo Unico, identifica tale persona come quella “designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
In realtà il datore di lavoro può assumere egli stesso il ruolo di RSPP. Questo è possibile nei seguenti casi:
– aziende artigiane e industriali (fino a 30 dipendenti);
– aziende agricole e zootecniche (fino a 30 dipendenti);
– aziende della pesca (fino a 20 dipendenti);
– altre aziende (fino a 200 dipendenti).
RSPP datori di lavoro: compiti
I compiti dell’RSPP datore di lavoro sono evidenziati all’art.33 del D.Lgs.81/2008 (Compiti del servizio di prevenzione e protezione).
Egli si occupa di:
– individuare i fattori di rischio presenti nell’attività;
– elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
– collaborare con il rappresentate dei lavoratori e il medico competente per redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
– proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
– partecipare a consultazioni e riunioni periodiche in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
– fornire ai lavoratori le adeguate informazioni in merito a rischi specifici e procedure di prevenzione e protezione.
In generale, è bene sottolineare che la mancata nomina di un RSPP (sia esso il datore di lavoro o un’altra figura interna/esterna all’azienda) può essere punita con un arresto da 3 a 6 mesi o con un’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.
RSPP datori di lavoro: formazione
Il datore di lavoro che vuole ricoprire il ruolo di RSPP ha l’obbligo, per legge, di seguire un corso di formazione, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Il percorso formativo varia in base al grado di rischio dell’attività lavorativa (individuato grazie al codice ATECO di appartenenza). Ecco qual è il monte ore previsto per i corsi di formazione RSPP datore di lavoro:
– rischio basso: 16 ore;
– rischio medio: 32 ore;
– rischio alto: 48 ore.
Per le prime 8 ore, è possibile frequentare i corsi anche in modalità e-learning.
Ogni 5 anni è necessario frequentare specifici aggiornamenti, sempre a seconda del grado di rischio dell’attività:
– rischio basso: 6 ore;
– rischio medio: 10 ore;
– rischio alto: 14 ore.
RSPP datori di lavoro: moduli formativi
L’Accordo Stato Regioni definisce quali sono i moduli formativi per i corsi RSPP dedicati ai datori di lavoro, in modo da stabilire quali argomenti e tematiche verranno approfondite durante il percorso formativo.
In totale sono quattro:
– modulo 1 (normativo-giuridico);
– modulo 2 (gestionale);
– modulo 3 (tecnico);
– modulo 4 (relazionale).
Eccoli nel dettaglio.
Modulo 1 (normativo – giuridico)
– sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
– responsabilità civile e penale e tutela assicurativa;
– «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
– sistema istituzionale della prevenzione;
– soggetti del sistema di prevenzione aziendale (secondo il D.Lgs. 81/08): compiti, obblighi, responsabilità;
– sistema di qualificazione delle imprese.
Modulo 2 (gestionale)
– gestione e organizzazione della sicurezza;
– criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
– considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento;
– considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
– documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
– modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
– obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
– documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
– gestione della documentazione tecnico amministrativa;
– organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.
Modulo 3 (tecnico)
– individuazione e valutazione dei rischi;
– principali fattori di rischio e misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
– rischio da stress lavoro-correlato;
– rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
– dispositivi di protezione individuale;
– sorveglianza sanitaria.
Modulo 4 (relazionale)
– formazione e consultazione dei lavoratori;
– informazione, formazione e addestramento;
– tecniche di comunicazione;
– sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
– consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
– modalità di nomina/elezione degli RLS.
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Claudia Vasselai
Progettista di piani di formazione finanziata, specializzata in fondi professionali, appassionata di fotografia e viaggi.
Claudia Vasselai
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