Questo documento è obbligatorio in caso di luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, in quelli con presenza contemporanea di più di 50 persone oppure per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (ai sensi del DPR 151/2011).
Le strutture alberghiere e quelle turistico-ricettive, ad esempio, rientrano (per la maggior parte) tra quelle soggette all’obbligo del PEE. Vediamo, in questo articolo, i principali aspetti da considerare.
PEE e sicurezza antincendio in alberghi e strutture ricettive
Come anticipato, la maggior parte delle strutture ricettive e degli alberghi rientra nell’Elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (allegato I del DPR 151/2011), che sono quindi tenute a rispettare quanto previsto in tema antincendio dai Vigili del Fuoco.
In particolare, nelle “attività 66” dell’allegato sopra menzionato vengono incluse:
- alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
- strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Sempre nell’allegato I vengono suddivise le attività per categorie A, B e C (rispettivamente a basso rischio o standardizzate, a medio ed elevato rischio):
- categoria A: attività (v. punto 1 dell’elenco precedente) con oltre 25 posti letto, fino a 50 posti letto;
- categoria B: attività (v. punto 1 dell’elenco precedente) con oltre 50 posti letto, fino a 100 posti letto; strutture turistico-ricettive (come riportate al punto 2 dell’elenco precedente);
- categoria C: attività (v. punto 1 dell’elenco precedente) con oltre 100 posti letto.
Per l’elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, dunque, è importante considerare il livello di rischio incendio e prevedere, nella realizzazione del progetto, gli adeguati accorgimenti volti a garantire la sicurezza degli ospiti e dei lavoratori della struttura.
In base alle caratteristiche dell’attività, quindi, andranno definiti il numero e la tipologia di estintori, la presenza di impianti sprinkler, di sistemi per la rilevazione fumi, di allarmi antincendio, ecc.
Un aspetto cruciale, spesso sottovalutato, riguarda anche la manutenzione. Molti effettuano solo quella relativa gli estintori, ogni 6 mesi, ma è importante che nelle strutture alberghiere venga periodicamente controllato anche il corretto funzionamento di elementi quali, ad esempio, i maniglioni antipanico, le porte REI, gli impianti antincendio sopra citati, le luci di emergenza e le porte scorrevoli (se presenti e se costituiscono vie di fuga).
PEE strutture alberghiere: vie di fuga e prove di evacuazione
Nella redazione di un piano di emergenza ed evacuazione, per le strutture alberghiere e ricettive, vi sono diversi fattori da non dare per scontati.
Innanzitutto, bisogna ricordare che negli alberghi è necessaria la presenza – in tutti i piani e in tutte le camere – di adeguate planimetrie. Queste sono fondamentali per indicare all’ospite la sua posizione rispetto alla struttura in cui si trova ad alloggiare e, di conseguenza, segnalare le vie di emergenza a lui più vicine.
Collegato a questo aspetto, va ribadita l’importanza di disporre sempre di vie di fuga libere da oggetti e ingombri che possano ostacolare le operazioni di evacuazione. Un esempio può essere rappresentato dai carrelli con la biancheria sporca o con i prodotti per la pulizia delle camere: essi non vanno lasciati davanti alle porte di emergenza o alle scale di emergenza, ma sempre posizionati in modo da non costituire un ostacolo in caso di evacuazione.
Come anticipato nel precedente paragrafo, inoltre, le vie di fuga devono essere adeguatamente segnalate e le luci di emergenza funzionanti: un aspetto che può fare la differenza in condizioni di scarsa visibilità.
Senza dimenticare, poi, che nel PEE va considerata anche la casistica di ospiti con disabilità o mobilità ridotta, prevedendo l’assegnazione preferenziale di camere che siano comode alle uscite di emergenza e istruendo gli addetti alle emergenze sulle tecniche per la rapida evacuazione.
Oltre al rischio incendio, bisogna tener presente che il PEE deve fornire una risposta efficace per l’evacuazione in caso di eventi accidentali (es. esplosioni, fughe di gas, ecc) o di calamità naturali (allagamenti, terremoti, ecc). In questo senso, le prove di evacuazione sono fondamentali (e obbligatorie) per “allenarsi” ad essere pronti nella gestione di un’emergenza vera e propria. Esse vanno organizzate periodicamente e devono coinvolgere i lavoratori della struttura e gli eventuali ospiti. Al termine andrà redatto un verbale della prova di evacuazione.
Valutazione dei rischi e addetti alla gestione delle emergenze
La valutazione dei rischi è lo strumento grazie al quale è possibile considerare tutte le situazioni e gli elementi che espongono lavoratori e ospiti a incidenti o pericoli.
Dal DVR è possibile anche definire il livello di rischio incendio della struttura ricettiva. Il linea di massima, nel settore alberghiero, si tratta soprattutto di un livello medio (2) ma vi possono essere casi di rischio basso (ad esempio, B&B o strutture semplici, con pochi posti letto) o, al contrario, di rischio alto (basti pensare a un grande campeggio collocato in una pineta), e che prevedono per gli addetti antincendio il conseguimento dell’idoneità tecnica (in particolare, come previsto dall’Allegato IV del DM 02/09/2021, per “alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone”).
Anche le squadre di emergenza devono essere in numero adeguato alla struttura. Questo significa che non può esserci solo una persona formata alla gestione della sicurezza antincendio e al primo soccorso. Inoltre, nelle attività che prevedono portieri notturni, anche questi ultimi dovrebbero essere addestrati alla gestione delle emergenze, proprio perché si trovano ad operare in fasce orarie in cui spesso sono gli unici lavoratori presenti.
In generale, una volta considerate le caratteristiche dell’attività, il numero di lavoratori e di ospiti, e tutti i potenziali rischi, sarà possibile definire le misure di emergenza ed evacuazione da inserire nel PEE.
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Mario Gelao
Consulente specializzato in prevenzione e sicurezza su lavoro, amante di lettura, cinema e disegno.
Mario Gelao
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