Tra le novità principali vi è, senza dubbio, l’obbligatorietà per il datore di lavoro di comunicare all’Inail anche gli infortuni che comportano un’assenza da uno a tre giorni (escluso quello dell’evento). Tale segnalazione, inoltre, andrà effettuata solo per via telematica.
In questo articolo vedremo:
– quali sono, nel dettaglio, le novità del decreto;
– differenza tra comunicazione e denuncia all’Inail;
– obblighi del lavoratore;
– sanzioni per il datore di lavoro.
Infortuni sul lavoro: le novità dal 12 ottobre 2017
Come accennato, a partire dal 12 ottobre 2017 è scattato l’obbligo di comunicazione all’Inail per infortuni sul lavoro che comportano assenze anche di un solo giorno.
Secondo quanto stabilito dal decreto 183/2016, i datori hanno tempo 48 ore – da quando ricevono il certificato medico – per comunicare all’Istituto l’infortunio del lavoratore.
Si tratta di una disposizione utile a fini statistici e informativi, resa necessaria dopo l’istituzione del Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro). Non ha, dunque, scopo di risarcimento, in quanto non sostituisce l’obbligo di denuncia all’Inail a fini assicurativi (per infortuni superiori a tre giorni, escluso quello dell’evento).
Le novità in vigore, quindi, riguardano tutti gli infortuni non coperti da assicurazione Inail, ovvero quelli che comportano assenze da uno a tre giorni. La “Comunicazione d’infortunio ai fini statistico informativi” deve essere inviata telematicamente dal datore di lavoro.
Comunicazione e denuncia di infortunio all’INAIL: facciamo chiarezza
Per evitare fraintendimenti, è importante fare chiarezza e distinguere tra comunicazione e denuncia obbligatoria all’Inail:
– comunicazione: assenza da 1 a 3 giorni per infortunio sul lavoro, a fini statistici e informativi;
– denuncia: assenza superiore a 3 giorni per infortunio sul lavoro, a fini assicurativi.
Se, dopo aver inviato la comunicazione, l’assenza si prolunga oltre il terzo giorno, andrà integrata con i dati previsti per la denuncia. Al contrario, per infortuni con prognosi superiore a tre giorni, le finalità statistiche sono già coperte dalla denuncia.
Infortuni sul lavoro 2017: gli obblighi del lavoratore
Per infortuni sul lavoro, o in itinere, il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell’accaduto e richiedere il certificato medico completo di diagnosi e giorni di inattività (dal medico aziendale – quando presente – al pronto soccorso o dal medico curante).
Il medico stesso è tenuto a inoltrare il certificato, per via telematica, all’Inail: la mancata comunicazione dell’infortunio comporta la perdita dell’eventuale risarcimento da parte del lavoratore.
Dal momento in cui l’Inail riceve i dati del certificato, scattano le 48 ore di tempo per la comunicazione o la denuncia da parte del datore di lavoro.
Mancata comunicazione all’INAIL: sanzioni per il datore di lavoro
Nel caso di mancata comunicazione all’Inail, le sanzioni pecuniarie per il datore di lavoro sono:
– da 548€ a 1.972,80€ per assenze da 1 a 3 giorni;
– da 1.096€ a 4.932€ per assenze superiori a 3 giorni.
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Simone Zanoni
Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro, ambiente e sistemi di gestione, con la passione per lo sport.
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