In base alla definizione di preposto presente nel Testo Unico sulla sicurezza (art.2), tale ruolo è ricoperto dalla “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Quando è obbligatorio il preposto alla sicurezza? In generale, ad eccezione di alcuni casi specifici, la nomina di tale figura non è obbligatoria: si tratta di una scelta del datore di lavoro che, così, può organizzare e controllare in modo più efficiente le direttive dell’azienda nell’ambito della sicurezza sul lavoro. È previsto l’obbligo di sorveglianza di un preposto, invece, per attività quali:
– montaggio e smontaggio delle opere provvisionali;
– costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone;
– lavori di demolizione;
– lavori in spazi confinati;
– lavori di installazione di segnaletiche stradali.
Preposto alla sicurezza: responsabilità
Il ruolo del preposto è generalmente ricoperto da figure quali capi-reparto, capi-squadra, capi-officina, capi-turno ecc: soggetti che si occupano, dunque, di sovrintendere e vigilare sulle operazioni di altri lavoratori.
Il preposto alla sicurezza può essere nominato formalmente dal datore di lavoro, ma non si tratta di un obbligo di legge: possono essere considerati preposti anche soggetti non investiti di incarichi formali, che danno ordini e gestiscono persone ricoprendo “di fatto” il ruolo (ai sensi dell’articolo 299 dell’81/08, principio di effettività).
Sebbene le responsabilità di tale figura riguardino l’applicazione di misure di prevenzione disposte da altri (quindi non è lui in prima persona a doverle individuare) il preposto è obbligato, per legge, a ricevere un’adeguata e specifica formazione.
Obblighi del preposto alla sicurezza, secondo il D.Lgs. 81/08
Per lo svolgimento dei propri compiti, non è prevista alcuna indennità versata al preposto. Egli non può, inoltre, sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dal Testo Unico, pena possibili sanzioni per inadempimento contrattuale.
L’Art.19 del D.Lgs. 81/08 definisce, nello specifico, quali sono gli obblighi del preposto alla sicurezza:
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza (informando i superiori in caso di persistenza delle inosservanze);
b) verificare che solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle misure di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori affinché, in caso di pericolo grave e immediato, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori, esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, riguardo il rischio stesso e le disposizioni in materia di protezione;
e) salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro (o al dirigente) le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, così come ogni condizione di pericolo che si verifichi durante l’attività lavorativa;
g) frequentare appositi corsi di formazione (secondo quanto previsto dall’articolo 37).
Le sanzioni per i preposti che non rispettino gli obblighi di legge prevedono:
– arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dei punti a), c), e) ed f);
– arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dei punti b), d) e g).
La formazione del preposto alla sicurezza
La formazione dei preposti alla sicurezza è obbligatoria per legge ed è a cura del datore di lavoro.
I contenuti della formazione, secondo quanto stabilito dall’art.37 del Testo Unico, riguardano:
– principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
– definizione e individuazione dei fattori di rischio;
– valutazione dei rischi;
– individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
I corsi di formazione per preposti hanno durata di 8 ore complessive e, in parte, possono essere svolti anche in modalità e-learning (per esempio, 5 ore online e 3 in aula). Gli aggiornamenti, da svolgere ogni 5 anni, sono invece di 6 ore e si possono frequentare interamente via Internet.
Stai cercando un corso per preposti alla sicurezza della tua azienda? Scopri subito l’offerta formativa di Studio Essepi!
Renzo Vasselai
Socio fondatore di Studio Essepi, RSPP e consulente esperto in ambito sicurezza e sistemi di gestione, appassionato motociclista.
Renzo Vasselai
Socio fondatore di Studio Essepi, RSPP e consulente esperto in ambito sicurezza e sistemi di gestione, appassionato motociclista.
{loadposition commenti}


