Prevenzione incendi in bar e ristoranti: la Circolare VVF 674/2026

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Prevenzione incendi in bar e ristoranti: la Circolare VVF 674/2026

Lo scorso 15 gennaio, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – ha emanato la Circolare n. 674/2026 con alcuni chiarimenti in tema di prevenzione incendi in bar e ristoranti.


Anche alla luce dei tragici eventi di Crans-Montana, infatti, la gestione delle condizioni di sicurezza di determinati contesti aperti al pubblico è tornata sotto i riflettori.

La Circolare 674, nello specifico, ha voluto chiarire la distinzione tra bar e ristoranti rispetto alle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, ai fini della prevenzione incendi. Vediamo, di seguito, maggiori dettagli.

Prevenzione incendi in bar e ristoranti: cosa prevede la legge

Come anticipato, la Circolare n. 674/2026 ha l’intento di fornire degli indirizzi uniformi ai Comandi dei vigili del fuoco per il corretto inquadramento delle attività di bar e ristorazione, nell’ottica della prevenzione incendi.

Esse, infatti, vengono distinte dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (come discoteche e sale da ballo), anche considerando la distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del DPR 1° agosto 2011, n. 151.

In un chiarimento ufficiale del 28 dicembre 2011 è stato precisato – da un lato – che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti del DPR 151/2011, in quanto non sono inclusi nell’Allegato I del decreto. Dall’altro, però, la stessa nota dice che gli adempimenti antincendio si applicano in caso di:

  • bar e ristoranti che si trovano all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (ad esempio i centri commerciali);
  • presenza di eventuali attività a servizio, come ad esempio gli impianti di produzione di calore con potenza termica utile superiore a 116 kW.

In generale, bisogna ricordare che i bar e i ristoranti non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, ma è comunque obbligatorio individuare le misure di prevenzione e protezione antincendio e le condizioni di esercizio in sicurezza, tramite valutazione del rischio incendio.

Quest’ultima è in capo al datore di lavoro e va sviluppata secondo il DM 3 settembre 2021, che stabilisce i criteri generali volti a individuare le misure di prevenzione incendio e limitare le conseguenze qualora si verifichi un incendio (oltre alle misure precauzionali di esercizio). Tale valutazione riguarda ovviamente il solo rischio incendio, per cui è comunque necessaria una valutazione di tutti i rischi, come previsto per legge dal D.Lgs. 81/08.

La prevenzione incendi in caso di bar e ristoranti con musica dal vivo o karaoke

La Circolare 674 si concentra anche sul chiarire la differenza – dal punto di vista della prevenzione incendi – tra bar e ristoranti rispetto ai locali di pubblico spettacolo.

Infatti, i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici sono soggetti a verifica di agibilità. Dunque, per tali attività, nell’ambito della prevenzione incendi si applicano:

  • DM 19 agosto 1996 e s.m.i., con la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;
  • DM 22 novembre 2022, con la “Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi” in vigore dal 1° gennaio 2023;
  • DPR 1° agosto 2011, n. 151, allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore a 200 m2.

In questo ambito rientrano, ad esempio, le discoteche e le sale da ballo, caratterizzate – quale attività prevalente – da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.

Come vengono considerate, invece, le attività accessorie nei bar e ristoranti, come la musica dal vivo e il karaoke?

Il DM 19 agosto 1996 esclude dal campo di applicazione gli esercizi in cui sono impiegati strumenti musicali “in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo” e quelli in cui viene collocato il karaoke, a meno che:

  • non sia installato in sale allestite appositamente per le esibizioni;
  • la capienza della sala non superi le 100 persone.

Se vengono mantenute le condizioni sopra citate, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante. Qualora, invece, l’intrattenimento dovesse diventare un fattore prevalente (e comportare una trasformazione del locale, ad esempio per quanto riguarda assetti, impianti, layout, gestione affollamento), sarà necessario riesaminare l’inquadramento complessivo dell’attività ed eventualmente l’obbligo di rispettare gli adempimenti del DPR 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo.

Valutazione dei rischi e gestione emergenza antincendio: le differenze

Altro chiarimento riportato nella Circolare VVF 674/2026 riguarda la distinzione tra valutazione dei rischi e adempimenti in materia di gestione della sicurezza antincendio.

Nel primo caso, come previsto dal D.Lgs. 81/08, il Documento di Valutazione dei Rischi serve per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, e permette di individuare appunto i rischi professionali legati all’organizzazione del lavoro, alle mansioni e all’ambiente lavorativo.

La valutazione dei rischi che ricadono sui lavoratori comporta anche la necessità di considerare – nei casi rilevanti – gli effetti organizzativi che derivano dalla presenza del pubblico, quali ad esempio:

  • picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero di addetti;
  • modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
  • interferenze operative e condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei lavoratori ai rischi.

Nel secondo caso, invece, la normativa sulla prevenzione incendi e gestione dell’emergenza prende come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo. Il datore di lavoro, infatti, ha l’obbligo di adottare idonee misure nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro in cui sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico, con presenza contemporanea di più di 50 persone (indipendentemente dal numero di lavoratori);
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151.

Ricapitolando, questo significa che nel DVR vengono valutati i rischi per i lavoratori (tenendo conto, quando rilevante, dell’impatto organizzativo della presenza del pubblico), mentre nella valutazione del rischio incendio e pianificazione dell’emergenza vanno considerate tutte le persone presenti, con specifica attenzione agli occupanti con esigenze speciali.

Infine, va ricordato che assumono particolare importanza gli aspetti legati alla designazione, formazione e adeguata presenza (in termini numerici) degli addetti al servizio antincendio.

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Immagine di Mario Gelao
Mario Gelao

Consulente specializzato in prevenzione e sicurezza su lavoro, amante di lettura, cinema e disegno.

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Mario Gelao

Consulente specializzato in prevenzione e sicurezza su lavoro, amante di lettura, cinema e disegno.

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