Quando può essere nominato come RSPP il datore di lavoro?

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Quando può essere nominato come RSPP il datore di lavoro?

Si tratta, in sostanza, di colui che viene incaricato a predisporre misure e procedure per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il RSPP viene nominato dal datore di lavoro, ma quest’ultimo può in alcuni casi ricoprire tale ruolo in prima persona.

Quando è possibile avere un RSPP datore di lavoro in azienda? Quali sono i compiti previsti e il percorso formativo necessario? È quello che stiamo per vedere in questo articolo.

RSPP datore di lavoro: quando è possibile e quali sono i suoi compiti

Come anticipato, non sempre l’RSPP può essere un ruolo ricoperto direttamente dal datore di lavoro. Tuttavia, come specificato all’allegato II del Testo Unico sulla salute e sicurezza, ci sono alcuni casi in cui ciò è possibile.

In particolare, lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, è consentito per:

  • aziende artigiane e industriali, fino a 30 lavoratori;
  • aziende agricole e zootecniche, fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca, fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende, fino a 200 lavoratori.

Per quanto riguarda la prima casistica, va ricordato che sono esclusele aziende industriali di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private“.

L’articolo 33 del Decreto indica invece i compiti del servizio di prevenzione e protezione. L’RSPP datore di lavoro ha quindi l’obbligo di:

  • individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e alla riunione periodica (di cui all’articolo 35);
  • fornire ai lavoratori le informazioni (di cui all’articolo 36).

Formazione RSPP datore di lavoro: corsi e aggiornamenti

Per poter ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il datore di lavoro è tenuto a seguire un preciso percorso formativo, secondo quanto previsto dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il monte ore dei corsi e degli aggiornamenti (questi ultimi necessari ogni 5 anni) dipende dal grado di rischio dell’azienda. Nello specifico:

  • rischio basso: 16 ore di formazione, 6 ore di aggiornamenti;
  • rischio medio: 32 ore di formazione, 10 ore di aggiornamenti;
  • rischio alto: 48 ore di formazione, 14 ore di aggiornamenti.

Il ciclo formativo prevede 4 moduli (Normativo, Gestionale, Tecnico, Relazionale): i primi due possono essere svolti anche in modalità e-learning (asincrona), mentre quello Tecnico e quello Relazionale richiedono la formazione in presenza o in videoconferenza.

Gli aggiornamenti RSPP datore di lavoro possono invece essere frequentati per intero anche in modalità e-learning.

RSPP esterno o interno: le strade possibili

La figura di RSPP, come abbiamo visto, può essere ricoperta dal datore di lavoro stesso, ma non è l’unica strada possibile.

Infatti, il datore di lavoro può nominare una persona interna per il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (da non confondere con quello di delegato per la sicurezza, di cui parliamo in questo articolo). Oppure può decidere di affidarsi a un professionista esterno.

Anche qui ci sono, tuttavia, delle norme di legge che vanno tenute in considerazione. Ad esempio, l’articolo 31, comma 4, del D.Lgs. 81/08 dice che “Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32” (ovvero l’articolo in cui vengono specificate le capacità e i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni).

Al comma 6 dello stesso articolo, invece, vengono indicati i casi in cui è obbligatorio per le aziende avere un RSPP interno:

  • aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti e installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private, con oltre 50 lavoratori.

Escluse le casistiche sopra citate, spesso nominare un RSPP esterno può essere la scelta ideale per avere un supporto qualificato in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Sia sotto l’aspetto tecnico che organizzativo.

Se sei un datore di lavoro, e vuoi capire se iniziare a frequentare i corsi per RSPP oppure esternalizzare questa figura, contattaci senza impegno per avere tutte le informazioni che ti servono.


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Immagine di Renzo Vasselai
Renzo Vasselai

Socio fondatore di Studio Essepi, RSPP e consulente esperto in ambito sicurezza e sistemi di gestione, appassionato motociclista.

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Renzo Vasselai

Socio fondatore di Studio Essepi, RSPP e consulente esperto in ambito sicurezza e sistemi di gestione, appassionato motociclista.

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