In vigore il nuovo Decreto Amianto 213/2025: le novità

MAGAZINE

In vigore il nuovo Decreto Amianto 213/2025: le novità

Il 24 gennaio 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 213/2025Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”.


Questo provvedimento introduce una serie di modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), in particolare al Titolo IX, Capo III (“Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto“).

Vediamo, in questo articolo, quali sono le principali novità del Decreto Amianto entrato da poco in vigore.

Rischio esposizione ad amianto sul lavoro: cosa cambia con il D.Lgs. 213/2025

In Italia, il divieto di importazione, utilizzo e commercializzazione dell’amianto è in vigore già dal 1992, mentre nell’Unione Europea è vietato dal 2005.

Tale materiale, tuttavia, è ancora molto presente nei vecchi edifici, motivo per cui si stima che i lavoratori esposti al rischio amianto – soprattutto nell’ambito dei lavori di ristrutturazione o demolizione – siano destinati ad aumentare del 4% annuo fino al 2031 (ad oggi, i lavoratori edili esposti nell’UE sono tra i 4 e i 7 milioni).

Il D.Lgs. 213/2025, in realtà, introduce diverse novità non solo nel settore edile. Ecco un riepilogo con le modifiche più significative al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro in tema di amianto.

Attività coinvolte e classificazione dei silicati fibrosi

All’articolo 246 sono state aggiunte alcune attività cui si applicano le norme in tema di amianto. Oltre a quelle riguardanti i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti e la bonifica delle aree interessate, sono state incluse “l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi“.

All’articolo 247, invece, i silicati fibrosi sono stati classificati come sostanze cancerogene di categoria 1A ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

Individuazione preventiva dei materiali contenenti amianto

Con il nuovo Decreto 213/2025 è stato rafforzato l’obbligo – per il datore di lavoro – di individuare i materiali a potenziale contenuto di amianto prima di avviare i lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione.

Infatti, per gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro deve ora chiedere informazioni ai proprietari dei locali o ad altri datori di lavoro, oppure ottenerle da altre fonti (compresi i registri pertinenti).

Qualora tali informazioni non dovessero essere disponibili, egli dovrà affidarsi a un operatore qualificato, affinché svolga un esame sulla presenza di materiali contenenti amianto, il cui risultato dev’essere acquisito prima dell’inizio dei lavori. Queste informazioni possono essere messe a disposizione di altri datori di lavoro, su richiesta e solo per adempiere all’obbligo appena descritto.

Valutazione del rischio e rimozione dell’amianto come priorità

Altra novità del decreto riguarda l’articolo 249, cui è stato aggiunto il comma 1-bis.

Esso prevede, innanzitutto, che il datore di lavoro – per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto – valuti i rischi in modo da stabilire la natura e il grado di esposizione dei lavoratori.

Egli, inoltre, deve dare priorità alla rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica.

Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità non si applica l’obbligo di notifica (articolo 250), mentre ora diventano obbligatori gli articoli 251, comma 1, 259 e 260, comma 1.

Notifica all’organo di vigilanza e misurazione delle fibre di amianto

Tra le disposizioni del nuovo decreto 213/2025, è previsto che il datore di lavoro presenti una notifica all’organo di vigilanza competente per il territorio, prima dell’inizio dei lavori citati in precedenza e che espongono al rischio amianto.

Questa notifica può essere trasmessa anche in via telematica e include diverse informazioni:

  • ubicazione del cantiere;
  • tipo e quantitativi di amianto manipolati;
  • attività e procedimenti applicati;
  • numero di lavoratori interessati (con elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell’ultima visita periodica);
  • data di inizio lavori e della relativa durata;
  • misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto, insieme all’elenco dei dispositivi da usare.

La documentazione che riguarda il numero di lavoratori interessati dev’essere conservata per 40 anni.

È stato inoltre modificato l’articolo 253 del Testo Unico, che prevede che il datore di lavoro effettui a intervalli regolari, durante le fasi operative, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro (tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente quello ambientale nell’aria confinata di lavoro). I risultati delle misure vanno riportati nel DVR.

La misurazione delle fibre va effettuata:

  • fino al 20 dicembre 2029: tramite microscopia ottica in contrasto di fase;
  • dal 21 dicembre 2029: tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.

Valori limite di esposizione all’amianto

Il decreto ha apportato delle modifiche importanti anche per quanto riguarda i valori limite dei esposizione all’amianto.

I datori di lavoro devono provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

Se il valore limite viene superato (oppure sono stati coinvolti nelle lavorazioni dei materiali contenenti amianto che non erano stati identificati prima dei lavori e che producono polvere di amianto), i lavori devono cessare immediatamente. Essi possono essere ripresi solo se vengono individuate le misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati e le cause del superamento del valore limite (con relative misure per ovviare alla situazione).

Formazione lavoratori esposti ad amianto e sorveglianza sanitaria

Con il decreto 213/2025 è stata anche rafforzata la formazione dei lavoratori esposti all’amianto, in quanto dev’essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore, ai compiti e ai metodi di lavoro specifici di tale professione.

Inoltre, i lavoratori che svolgono lavori di demolizione o rimozione dell’amianto devono ora ricevere anche una formazione relativa all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.

Infine, è previsto che i lavoratori esposti al rischio siano sottoposti a sorveglianza sanitaria (con verifica della possibilità di indossare DPI di protezione delle vie respiratorie durante il lavoro) nei seguenti momenti:

  • prima di essere adibiti allo svolgimento dei lavori;
  • periodicamente, almeno ogni tre anni (o in base a quanto stabilito dal medico competente);
  • alla cessazione del lavoro.

La tua azienda prevede attività che comportano il rischio di esposizione ad amianto? Vuoi rispettare gli obblighi di legge, anche alla luce delle recenti novità del decreto 213/2025? Contattaci senza impegno per richiedere il supporto di un nostro professionista.

Immagine di Niccolò Zambelli
Niccolò Zambelli

Specialista dell'area formazione, organizza e gestisce le attività formative. Pugile amatoriale e appassionato di sport in generale

Immagine di Niccolò Zambelli
Niccolò Zambelli

Specialista dell'area formazione, organizza e gestisce le attività formative. Pugile amatoriale e appassionato di sport in generale.

Top