La penetrazione di tale gas all’interno degli edifici, infatti, fa sì che il radon possa accumularsi ed essere presente nell’aria (indoor) anche in concentrazioni molto elevate. Non a caso, si tratta della sorgente che fornisce alla popolazione il maggior contributo alla dose da radiazioni ionizzanti (fonte: UNSCEAR 2008).
Di recente, l’Inail ha pubblicato un documento relativo alla prevenzione e protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro, secondo la normativa vigente. Vediamo, di seguito, alcuni dei punti principali.
Esposizione al radon: cos’è e quali rischi può comportare
Come anticipato, il radon è un gas prodotto naturalmente nelle rocce o nei suoli, per effetto del decadimento radioattivo degli elementi appartenenti alle serie dell’uranio e del torio (il documento INAIL, nello specifico, fa riferimento all’isotopo 222 del radon, appartenente alla serie dell’uranio-238).
Il radon può fuoriuscire all’aria aperta, situazione in cui i livelli sono bassi, mentre nei contesti indoor può essere presente in concentrazioni più elevate. La concentrazione media di radon indoor, in Italia, risulta essere di circa 70 Bq/m3, ovvero quasi il doppio rispetto al valore medio mondiale, che si attesta sui 40 Bq/m3. Come riportato nel fact-sheet dell’INAIL, nel nostro Paese si stima che siano circa 800 mila le abitazioni con concentrazioni di radon superiori a 200 Bq/m3, e 200 mila i posti di lavoro con livelli maggiori di 300 Bq/m3.
Dal punto di vista dei rischi, il radon rappresenta il secondo agente di rischio di sviluppo di cancro ai polmoni, dopo il fumo di tabacco. Secondo l’Iss, su circa 31 mila casi di cancro ai polmoni che si registrano ogni anno in Italia, quelli attribuibili all’esposizione al radon sono tra 1.000 e 5.500.
Gli studi epidemiologici internazionali, inoltre, hanno evidenziato un aumento del rischio relativo di cancro al polmone statisticamente significativo al crescere del valore di esposizione al radon (l’esposizione è data dal prodotto della concentrazione di attività di radon in aria per il tempo di esposizione).
Altro aspetto da considerare è che il radon è un gas inodore, incolore e insapore, dunque non percepibile dai nostri sensi e difficile da individuare e quantificare.
Esposizione al radon: livello di riferimento e attività maggiormente a rischio
Potenzialmente, il radon può essere presente in qualsiasi luogo di lavoro, motivo per cui l’esposizione viene gestita – dal punto di vista regolatorio – come una “situazione di esposizione esistente“. Si tratta, come da definizione 134 del D.Lgs. 101/2020 (ovvero la normativa di riferimento), di una “situazione di esposizione che è già presente quando deve essere adottata una decisione sul controllo della stessa e per la quale non è necessaria o non è più necessaria l’adozione di misure urgenti“.
Lo strumento decisionale è il livello di riferimento (LdR) che, nel caso dei luoghi di lavoro, corrisponde a una concentrazione media annua di radon in aria pari a 300 Bq/m3. Al superamento di tale valore, dunque, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare misure correttive per ridurre la concentrazione al livello più basso possibile, sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in interventi di risanamento. In ogni caso, anche in presenza di concentrazioni non superiori al LdR, sarebbe opportuno ridurre la presenza di radon al minimo possibile, come misura di protezione dei lavoratori.
In generale, comunque, considerando che il suolo è la sorgente che contribuisce maggiormente ai livelli di radon indoor, le attività lavorative che di solito sono più interessate da alte concentrazioni sono quelle:
- svolte in luoghi sotterranei (come miniere, gallerie, tunnel, ecc);
- svolte in seminterrati o al piano terra;
- che prevedono la movimentazione di grandi volumi di acqua.
Il D.Lgs. 101/2020 identifica le situazioni in cui il rischio di esposizione a radon non può essere ignorato dal punto di vista della radioprotezione:
- luoghi di lavoro interrati (ovvero locali o ambienti con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno);
- luoghi di lavoro al piano terra e al seminterrato, localizzati nelle aree prioritarie identificate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- specifiche attività lavorative identificate nell’ambito delle azioni previste dal Piano nazionale d’azione per il radon (ovvero: locali con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta; impianti di imbottigliamento delle acque minerali naturali o di sorgente; centrali idroelettriche);
- stabilimenti termali.
Valutazione del rischio esposizione al radon, misure di protezione e prevenzione
Con l’articolo 244 del D.Lgs. 101/2020 viene modificato il comma 3 dell’articolo 180 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, richiedendo in modo esplicito che i documenti inerenti alla valutazione del rischio di esposizione al radon siano parte integrante del documento di valutazione del rischio.
Dunque, il DVR deve includere:
- relazione tecnica delle misurazioni di radon, a cura del servizio di dosimetria;
- documento con l’esito delle misurazioni e valutazione delle misure correttive attuabili, qualora i livelli medi annui di radon non superino i 300 Bq/m3;
- nel caso i livelli medi annui siano superiori al limite sopra menzionato, il documento con l’esito delle misurazioni dovrà riportare anche la descrizione delle misure correttive attuate e la relazione tecnica delle misurazioni di radon post-risanamento;
- relazione con stima delle dosi individuali, qualora i livelli medi annui di radon siano ancora superiori ai limiti anche post risanamento.
In generale, quando i livelli di radon indoor superano il LdR, sarà l’esperto in interventi di risanamento (EIIR), figura professionale introdotta dalla normativa vigente (ex art. 15 del D.Lgs. 101/2020), a individuare gli accorgimenti tecnici più idonei a ostacolare l’ingresso del radon nell’edificio e a ridurre i valori di concentrazione.
Nel caso non sia possibile adottare interventi di risanamento, oppure quelli adottati non siano stati abbastanza efficaci da ridurre i livelli di radon sotto il LdR, andranno messe in atto misure di protezione individuale, a partire dalla valutazione della dose ricevuta da ogni lavoratore – svolta dall’esperto di radioprotezione (EdR). In questi casi, le stime di dose vanno confrontate con un livello di dose efficace pari a 6 mSv/anno.
Infine, come detto, anche i luoghi di lavoro al di fuori del campo di applicazione della legge possono avere livelli elevati di radon. Per questo, eseguire la misurazione della concentrazione di tale gas (e, in caso, adottare gli interventi di risanamento necessari) è comunque una misura di prevenzione raccomandata per ogni edificio.
Per approfondire, qui puoi consultare il documento completo dell’INAIL sulla prevenzione e protezione dall’esposizione a radon sul lavoro.
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Giovanni Cremonese
Consulente e formatore specializzato in igiene ambientale e sicurezza sul lavoro, appassionato di trekking e cucina esotica.
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