Verifica qualità dell’acqua condominiale: gli obblighi dell’amministratore

MAGAZINE

Verifica qualità dell’acqua condominiale: gli obblighi dell’amministratore

Tale decreto ha introdotto dei cambiamenti anche per quanto riguarda le acque condominiali e gli obblighi per gli amministratori di condominio.

Vediamo, di seguito, cos’è previsto per legge in tema di valutazione del rischio legionella e potabilità e verifica della qualità dell’acqua condominiale, oltre ad alcune FAQ fornite dall’Istituto Superiore di Sanità sulla sicurezza dell’acqua del rubinetto.

Qualità dell’acqua condominiale: obblighi dell’amministratore

Per prima cosa, è importante sottolineare come l’amministratore, in base al D.Lgs. 18/2023, è a tutti gli effetti il gestore della distribuzione idrica interna del condominio.

Come da definizione fornita all’articolo 2, comma 2, lettera q), infatti, il gestore è “il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua“.

Per “punto d’uso dell’acqua” si intende quello di uscita destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzare direttamente l’acqua (generalmente identificato nel rubinetto).

Come gestore della distribuzione idrica interna, quindi, l’amministratore è soggetto a una serie di obblighi in tema di acque potabili condominiali, primo tra tutti la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interna. Tale valutazione, che deve essere effettuata da personale tecnico qualificato, deve considerare non solo le caratteristiche dell’impianto idrico ma anche le condizioni generali dell’edificio e la potenziale presenza di fattori che potrebbero contaminare l’acqua (es. tubature del gas, scarichi fognari, depositi di sostanze chimiche, ecc).

Sulla base della valutazione del rischio, l’amministratore dovrà adottare le misure preventive e correttive necessarie per mantenere i livelli di qualità dell’acqua o per ripristinarli, qualora dovessero risultare dei rischi per la salute umana.

L’amministratore, inoltre, è tenuto a predisporre anche un piano di controllo e monitoraggio della qualità dell’acqua considerando il tema potabilità e legionellosi, definendo elementi quali:

  • frequenza dei prelievi dei campioni;
  • parametri da analizzare;
  • modalità di analisi.

Egli dovrà presentare tale piano ai condomini, i quali si assumeranno la responsabilità nel caso verbalizzassero di non voler procedere con le azioni proposte.

Qui trovi un approfondimento sulla valutazione del rischio legionella.

Qualità dell’acqua: le sanzioni per l’amministratore di condominio

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 18/2023, in tema di qualità dell’acqua condominiale, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per gli amministratori, che possono arrivare anche a diverse migliaia di euro.

Nello specifico, come stabilito all’articolo 23, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, la sanzione può andare da 5.000 a 30.000 euro.

In caso di inosservanza dell’obbligo di implementazione della valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile, invece, si può andare da un minimo di 4.000 a 24.000 euro.

Per approfondire, qui puoi consultare il testo completo del Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

Acqua del rubinetto sicura e potabile: cosa dice l’ISS

L’Istituto Superiore di Sanità, sul proprio sito, ha fornito delle risposte ad alcune domande in tema di acqua del rubinetto sicura e potabile, per sfatare qualche mito.

Ad esempio, non è vero che per rendere sicura l’acqua del rubinetto vada installato in casa un apparecchio di trattamento. Infatti, le acque distribuite in Italia sono di qualità adeguata al consumo e non necessitano di altri trattamenti per renderle potabili o per evitare rischi per la salute. L’unico scopo degli apparecchi di trattamento dell’acqua in commercio è quello di modificare le caratteristiche organolettiche delle acque, per rendere più gradevole il sapore e l’odore dell’acqua del rubinetto, oppure frizzante. Se, per specifiche circostanze, si dovesse verificare un evento tale da rendere necessarie delle restrizioni all’uso delle acque, i cittadini ne verrebbero tempestivamente informati.

Altra convinzione diffusa, ma errata, riguarda il fatto che bere l’acqua potabile del rubinetto (o acque ricche di sali di calcio e magnesio) provochi o favorisca la formazione di calcoli renali. Il consiglio di utilizzare acque leggere oppure oligominerali al posto dell’acqua del rubinetto, per evitare la calcolosi renale, non è giustificato da evidenze scientifiche. La formazione dei calcoli dipende in molti casi da una predisposizione individuale o familiare. Inoltre, il calcio è essenziale per la salute e ne va ridotta l’assunzione se è un medico a prescriverlo.

Non è vero, infine, che l’acqua potabile debba essere priva di ogni sostanza chimica per essere definita “buona”. Al contrario, rimuovere tutte le sostanze naturalmente presenti nell’acqua (ad esempio boro, selenio, fluoro, cromo, rame, calcio, magnesio, iodio, potassio) potrebbe ridurre l’apporto di elementi essenziali per la salute.

Per saperne di più, leggi tutte le FAQ dell’ISS sull’acqua del rubinetto sicura e potabile.

Sei un amministratore di condominio e devi effettuare una valutazione del rischio specifica per la qualità dell’acqua potabile? Contattaci senza impegno per richiedere il supporto di un professionista di Studio Essepi.


banner ebook studio essepi

Immagine di Chiara Merci
Chiara Merci

Consulente e formatrice esperta in igiene alimentare, sistemi di gestione e privacy, cantante e amante di musica e viaggi.

Immagine di Chiara Merci
Chiara Merci

Consulente e formatrice esperta in igiene alimentare, sistemi di gestione e privacy, cantante e amante di musica e viaggi.

Top