Uno degli elementi chiave di questa normativa è l’Organismo di Vigilanza (OdV), che svolge un ruolo chiave nel garantire l’efficacia del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG, o Modello 231).
In questo articolo, approfondiamo meglio cos’è l’Organismo di Vigilanza, quali sono i suoi compiti e i requisiti necessari affinché possa svolgere la propria funzione, per comprendere poi l’importanza dei modelli di organizzazione e gestione nella sicurezza sul lavoro.
Organismo di Vigilanza 231: cos’è, nomina e composizione
L’Organismo di Vigilanza è un organo indipendente che ha il compito di monitorare il funzionamento e l’osservanza del Modello 231, assicurando che l’azienda rispetti le normative previste dal Decreto 231.
Questo modello, pur non essendo obbligatorio, rappresenta lo strumento che consente alle imprese di limitare o eliminare la propria responsabilità sotto l’aspetto sanzionatorio, gestendo preventivamente i rischi ed evitando ripercussioni in caso di contenzioso.
L’OdV, dunque, ha come obiettivo quello di prevenire la commissione di reati che potrebbero portare a una responsabilità amministrativa dell’ente. In ogni caso, come previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. 231/01, per la condotta fraudolenta di soggetti in posizione apicale, l’Organismo di Vigilanza non risponde di tali reati se è in grado di provare che:
- prima della commissione del fatto, l’organo dirigente ha adottato e attuato efficacemente modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati come quello che si è verificato;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo.
La nomina dell’OdV è responsabilità del Consiglio di Amministrazione oppure dell’amministratore unico dell’ente giuridico.
La composizione dell’Organismo di Vigilanza 231 può variare a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche dell’ente, dunque può essere monocratico o collegiale (composto da una sola persona o da più membri). In aziende di dimensioni ridotte, l’OdV potrebbe essere costituito da un singolo professionista esterno, mentre nelle grandi imprese è più comune trovare un organo collegiale.
Organismo di Vigilanza 231: compiti e requisiti
Come anticipato, tra i compiti principali dell’Organismo di Vigilanza vi sono, innanzitutto, il monitoraggio e la verifica dell’efficacia del Modello 231, da attuare tramite controlli periodici, valutazione del funzionamento delle misure preventive e segnalazione delle eventuali criticità o inefficienze del modello.
L’OdV è tenuto anche a proporre modifiche e integrazioni al modello, suggerendo aggiornamenti basati su mutamenti normativi, sull’evoluzione delle prassi aziendali o sull’emergere di nuove tipologie di rischio.
Altri compiti da menzionare riguardano la supervisione delle attività di formazione e informazione (che devono essere pertinenti ai rischi specifici), la ricezione e gestione delle segnalazioni di potenziali violazioni del Modello 231 e la gestione dei flussi informativi da e verso l’organismo. Ciò è possibile facendo in modo che i membri dell’OdV siano periodicamente aggiornati e abbiano libero accesso alle varie informazioni di natura economico-finanziaria, produttiva, commerciale, ecc.
Dunque, affinché l’Organismo di Vigilanza sia efficace nello svolgimento dei propri compiti, è essenziale che abbia requisiti specifici legati principalmente a:
- autonomia e indipendenza, per escludere ogni forma di coincidenza tra soggetto controllante e controllato;
- continuità d’azione, per garantire un’attività di controllo costante;
- professionalità da parte dei membri, legata a competenze di tipo giuridico-penalistico e tecnico-ispettivo, per l’analisi dei sistemi aziendali.
Modelli di organizzazione e gestione nella sicurezza sul lavoro
In generale, come previsto dal Decreto 231 all’articolo 6, i modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
L’adozione di un modello di organizzazione e gestione è fondamentale anche in tema di salute e sicurezza sul lavoro, per pianificare le adeguate misure di prevenzione e protezione da mettere in atto. Non a caso, il Testo Unico (D.Lgs. 81/08) dedica a tale argomento l’articolo 30, affermando che “Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate”.
Se vuoi capire come adottare efficacemente un modello di organizzazione e gestione della sicurezza – non solo per rispettare gli obblighi di legge ma anche per tutelare i tuoi lavoratori – contattaci senza impegno: i nostri professionisti sono a tua disposizione per consigliarti e supportarti al meglio, in base alle caratteristiche della tua impresa.
Giuseppe Jirillo
Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro e igiene alimentare, amante di calcio, tennis e sci.
Giuseppe Jirillo
Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro e igiene alimentare, amante di calcio, tennis e sci.


