FIR digitale (xFIR): cosa cambia dal 13 febbraio 2026

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FIR digitale (xFIR): cosa cambia dal 13 febbraio 2026

Il 13 febbraio 2026 rappresenta una data spartiacque per tutte le imprese coinvolte nella tracciabilità dei rifiuti. A partire da tale giorno, infatti, entrerà in vigore l’uso del Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato digitale (xFIR) al posto di quello cartaceo.


Questo strumento, previsto dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e integrato nel sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), diventa quindi obbligatorio per le imprese soggette.

Vediamo, di seguito, maggiori dettagli per capire cos’è il FIR digitale e cosa cambia dal 13 febbraio. 

Cos’è e per chi è obbligatorio il FIR digitale (xFIR)

Il FIR digitale, chiamato anche xFIR, è il Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato elettronico che sostituisce il tradizionale documento cartaceo nella tracciabilità dei trasporti di rifiuti.

Questo passaggio da cartaceo a digitale non rappresenta solo un adeguamento tecnologico, ma un cambiamento dei processi legati alla gestione dei rifiuti, nell’ottica di avere una gestione più trasparente, sicura e controllabile.

Il file, condiviso attraverso il sistema RENTRI, viene aggiornato man mano che il rifiuto attraversa le diverse fasi del trasporto, a seconda dei vari operatori coinvolti. Produttori, trasportatori e destinatari accedono al documento, lo integrano con le proprie informazioni e lo sottoscrivono digitalmente. Ciò garantisce integrità, autenticità e tracciabilità completa di ogni movimento di rifiuti.

Dal 13 febbraio 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per:

  • produttori di rifiuti pericolosi;
  • produttori di rifiuti non pericolosi “provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie” con più di 10 dipendenti.

Vi sono tuttavia alcuni produttori di rifiuti pericolosi che sono esclusi dall’obbligo di FIR digitale e che possono emetterlo in formato cartaceo. Si tratta di: 

  • imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del Codice civile;
  • soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • produttori di rifiuti pericolosi che non rientrano in organizzazione di ente o impresa.

FIR digitale o cartaceo: alcune precisazioni per trasportatori e destinatari

Un aspetto importante da chiarire, a completamento di quanto detto nel precedente paragrafo sui soggetti obbligati al FIR digitale, riguarda il fatto che l’obbligo in capo al produttore/detentore definisce le modalità di adempimento da parte di tutta la filiera

Questo significa che trasportatori e destinatari dovranno gestire il formulario in formato elettronico quando operano con produttori soggetti all’obbligo digitale.

La stessa cosa vale anche al contrario: se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, poiché non obbligato all’emissione digitale, la gestione del FIR deve avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera.

Di conseguenza, dopo il 13 febbraio 2026, trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità, ovvero cartacea e digitale, a seconda del produttore/detentore. 

I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI, invece, continueranno a utilizzare il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.  

Come gestire il FIR digitale

Per compilare e gestire il FIR digitale, i soggetti coinvolti (ovvero produttore, trasportatore e destinatario) possono utilizzare:

  • propri sistemi gestionali che operino in interoperabilità con il RENTRI;
  • oppure i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI (per chi non dispone di sistemi gestionali). 

Il Fir digitale potrà inoltre essere gestito in mobilità, tramite l’app RENTRI FIR DIGITALE.

Schede informative e info utili sul FIR digitale

Sul sito ufficiale del RENTRI sono state rese disponibili diverse schede informative, volte ad approfondire tematiche relative al FIR digitale quali:

  • sottoscrizione del FIR digitale (xFIR);
  • gestione del FIR digitale (xFIR) da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione;
  • FIR cartaceo o digitale (xFIR): modalità di adempimento;
  • restituzione copia completa del FIR digitale (xFIR);
  • tempistiche massime per scaricare la copia completa del FIR cartaceo e digitale presente nel RENTRI;
  • trasmissione dei dati del FIR digitale (xFIR) al RENTRI;
  • intermediari e Consorzi: ruolo nel FIR digitale;
  • quali dati vanno trasmessi al RENTRI.

Per saperne di più, vai alla pagina dedicata sul sito del RENTRI.

La tua attività è soggetta all’obbligo di FIR digitale? Vuoi avere un supporto nel passaggio dal formulario cartaceo a quello digitale? Contattaci senza impegno per richiedere la consulenza di un nostro esperto.  


Immagine di Valentina Vasselai
Valentina Vasselai

Amministratrice, RSPP e responsabile del settore consulenza. Mamma infinitamente grata, amante delle giornate di sole, sempre pronta a nuove sfide.

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Valentina Vasselai

Amministratrice, RSPP e responsabile del settore consulenza. Mamma infinitamente grata, amante delle giornate di sole, sempre pronta a nuove sfide.

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